Il legislatore ha previsto una importante agevolazione per l’acquisto di fondi agricoli siti in zone montane.
Come noto l’acquisto di terreni agricoli da parte di soggetti che non siano imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti è da sempre stata penalizzata con le imposte indirette che tra registro, ipotecarie e catastali ammontano al 18%.
La legge (197/2022 (art. 1, comma 111) consente oggi di applicare una importante agevolazione su tali acquisti (imposta di registro fissa 200€ e imposte ipocatastali 100€), (originariamente riservata a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale) a tutti i soggetti che, pur non essendo iscritti nella previdenza agricola, si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni, con apposita dichiarazione contenuta nell’atto di acquisto.
In sostanza l’acquisto di un terreno agricolo da parte di un qualsiasi soggetto che si impegna a coltivarlo direttamente per 5 anni beneficia di tale agevolazione. Non è necessario che tale coltivazione sia professionale purchç venga esercitata; l’acquirente ben potrà coltivare il terreno direttamente anche avvalendosi di servizi agricoli acquistati da terzi (ad esempio per aratura, sfalcio, la potatura, la raccolta). Qualora nel quinquennio l’acquirente ceda il terreno o conceda a terzi il terreno in affitto o con altro mezzo che impedisca la coltivazione diretta, decade dall’agevolazione.
Ai fini dell’agevolazione fiscale, per terreni siti in territorio montano si intendono:
a) i terreni situati ad altitudine di almeno 700 metri sul livello del mare e quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine;
b) i terreni compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale;
c) i terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana.