Enti religiosi e aliquota Ires dimezzata
L’art. 6 del Dpr 601/1973 consente la riduzione dell’aliquota Ires a metà (attualmente quindi dal 24% al 12%) a favore di alcune categorie di soggetti tra cui gli enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione: in tale definizione sono compresi gli enti ecclesiastici tra cui parrocchie, diocesi, istituti diocesani per il sostentamento del clero e altri enti religiosi.
Alcuni di tali enti non si limitano all’esercizio delle attività di religione e culto ma estendono la loro attività anche alla gestione del proprio patrimonio. Ne sono esempio tipico gli istituti di sostentamento del clero che hanno quale scopo primario quello della gestione del patrimonio loro affidato al fine di destinarlo appunto al sostentamento del clero.
L’Agenzia delle entrate si è nuovamente pronunciata sull’argomento per definire il perimetro dell’agevolazione laddove è presente il requisito soggettivo ma pare carente quello oggettivo.
La circolare AdE 35/2023 ha chiarito, a beneficio di tali enti, che:
- l'agevolazione è applicabile anche ai redditi derivanti dal mero godimento del patrimonio immobiliare, a condizione che i relativi proventi siano impiegati nelle attività di religione o di culto;
- la gestione del patrimonio immobiliare non deve essere organizzata in forma di impresa; vi sono indici di attività d’impresa, ad esempio, nel caso in cui l'ente religioso disponga di numerosi immobili concessi in locazione per brevi periodi di tempo, pubblicizzi gli annunci relativi alle locazioni anche attraverso portali telematici e assicuri ulteriori servizi accessori, quali ad esempio fornitura di pasti, auto, guide turistiche.
- La commercialità dovrebbe, al contrario, essere esclusa nel caso in cui l'ente religioso si limiti a riscuotere i canoni relativi a contratti di locazione di durata pluriennale, anche nel caso in cui derivino da un numero rilevante di immobili.
- I proventi derivanti dal mero godimento del patrimonio immobiliare devono essere effettivamente impiegati nell'attività istituzionale dell'ente.
- La riduzione dell'IRES è applicabile congiuntamente alle disposizioni che prevedono la detassazione degli utili percepiti da enti non commerciali, al ricorrere di determinate condizioni (art. 1 c. 44 L. 178/2020).