L’articolo 65 del Decreto Cura Italia ha riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (non è quindi possibile chiederne il rimborso), dal 25.3.2020, tramite modello F24, da presentare in via telematica, inserendo l’apposito codice tributo 6914 Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi -articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Le condizioni per usufruire di tal credito d’imposta, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 8/E del 3 aprile scorso, sono:
- l’immobile in locazione deve rientrare nella categoria catastale C/1 1 (negozi e botteghe); restano, quindi, esclusi dal credito d'imposta previsto dal Decreto i contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali anche se aventi destinazione commerciale, come ad esempio la categoria D/8;
- i conduttori degli immobili devono svolgere un’attività d’impresa sospesa dai provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria. In altri termini, l’attività non deve rientrare in quelle individuate negli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 consultabili al seguente link http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-conte-firma-il-dpcm-11-marzo-2020/14299;
- l’avvenuto pagamento del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020. Infatti, la finalità dell’agevolazione è di ristorare il costo sostenuto dagli esercenti attività d’impresa per la locazione di negozi o botteghe e per beneficiarne è quindi essenziale avere effettivamente pagato il canone.