Si calcola che i provvedimenti normativi, di prassi, interpelli, risoluzioni e altro emanati negli ultimi 5 anni in relazione ai bonus per l’edilizia superino il numero di 1.000.
- La conversione del DL 11/2023 porta il suo contributo di novità vale a dire l’estensione al 30.9.2023 del termine per beneficiare del superbonus al 110% per gli interventi su edifici unifamiliari;
- la facoltà di optare per la fruizione del superbonus in 10 quote costanti (anziché in 4) per le spese sostenute nel 2022;
- analoga facoltà (anziché in 4 o 5 rate) per le detrazioni derivanti dalle comunicazioni di opzione inviate entro il 31.3.2023, e non ancora utilizzati, in riferimento al superbonus, al bonus anti-barriere 75% ed al sismabonus;
l’esclusione dal blocco delle opzioni di cessione o sconto in fattura per gli interventi:
- di eliminazione delle barriere architettoniche ex art. 119-ter del DL 34/2020;
- effettuati da IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ONLUS, ODV e APS;
- relativi ad immobili danneggiati da eventi sismici o in alcuni casi dagli eventi meteorologici;
- alcune modifiche ai co. 2 e 3 dell’art. 2 del DL 11/2023, che consentono, in taluni casi, di poter continuare ad optare per la cessione o lo sconto in fattura anche oltre il 17.2.2023;
- alcune norme di interpretazione autentica (varianti, SAL, visto, remissioni in bonis, SOA, compensazioni);
- la facoltà di trasmettere la comunicazione di opzione per la cessione del credito, riferita alle spese sostenute nel 2022, o alle rate residue per le spese sostenute nel 2020 e 2021, oltre il termine ordinario del 31.3.2023, mediante remissione in bonis;
- la modifica della documentazione da possedere per l’esclusione dalla responsabilità solidale dei cessionari.