Assegnazione agevolata, finestra aperta fino al 30 settembre 2026

Le società di persone e le società di capitali possono valutare l’assegnazione o la cessione agevolata ai soci di determinati beni immobili e di beni mobili iscritti in pubblici registri, purché non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa. La stessa disciplina interessa le società immobiliari che, entro il 30 settembre 2026, si trasformano in società semplici, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge.

 

Il regime sostitutivo si applica alla differenza tra il valore normale dei beni e il relativo costo fiscalmente riconosciuto, con aliquota dell’8 per cento, elevata al 10,5 per cento per le società non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti. Le eventuali riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’operazione sono assoggettate all’imposta sostitutiva del 13 per cento.

 

Per gli immobili è possibile chiedere, alle condizioni previste, la determinazione del valore normale sulla base dei valori catastali. Sono inoltre previste la riduzione alla metà delle aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili e l’applicazione in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale. Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato per il 60 per cento entro il 30 settembre 2026 e per la parte residua entro il 30 novembre 2026.

 

La misura richiede una verifica congiunta della composizione della compagine sociale, della natura dei beni, dei valori fiscali e degli effetti sulle riserve. La disciplina è contenuta nell’art. 1, commi 35-40, della legge n. 199/2025.

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