Collegio sindacale e crisi d’impresa

Norme di comportamento del collegio sindacale: la crisi d’impresa

A fine 2023 il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha pubblicato l’aggiornamento delle Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate.

Le nuove Norme di comportamento:

  • riguardano le società non quotate (in sostanza più del 99% delle società italiane);
  • sono indirizzate sia all’organo di controllo collegiale come al sindaco unico incaricato del dovere di vigilanza di cui all’art. 2403 c.c.;
  • non riguardano l’attività di revisione legale di cui all’art. 14 del d.lgs. 39/2010;
  • sono suscettibili di essere integrate con eventuali disposizioni di settore dettate per gli organi di società che operano in settori vigilati;
  • sono norme di deontologia professionale, rivolte a tutti i professionisti iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che suggeriscono e raccomandano modelli comportamentali da adottare per svolgere correttamente l’incarico;
  • si applicano dall’1.1.2024.

 

Il documento dedica una parte importante a disciplinare il comportamento degli organi di controllo al fine della prevenzione e se del caso della gestione della crisi d’impresa.

 

Le Norme pongono ripetutamene l’accento sulla necessità che l’organo di controllo:

  • verifichi che gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili predisposti dall’organo amministrativo siano adeguati per la gestione dell’impresa e per la precoce individuazione di segnali di squilibrio;
  • stimoli l’organo amministrativo ad una gestione in un’ottica previsionale con adeguati strumenti di gestione che consentano di rilevare eventuali anomalie che possano incidere sulla continuità aziendale.

Il documento si sofferma poi in modo puntuale ad analizzare le ipotesi in cui la crisi aziendale sia manifesta.

In tali casi diviene strategica la capacità di intervento rapido dell’organo di controllo (anche al fine dell’esonero da responsabilità) nei confronti dell’organo amministrativo per sollecitare l’adozione di tutti gli strumenti utili al riequilibrio.

 

Tale riequilibrio può passare anche attraverso l’accesso ad un concordato semplificato o ad uno degli strumenti di risoluzione della crisi (piani attestati, piani di risanamento omologati, accordi di ristrutturazione, concordati preventivi, convenzioni di moratoria).

Ebbene il documento descrive i compiti dell’organo di controllo in ciascuna di tali ipotesi al fine di poter esercitare una corretta vigilanza a favore della società, dei soci, dei creditori, degli altri soggetti interessati al superamento della crisi.

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