Concordato preventivo biennale: i vantaggi per chi aderisce

Il concordato preventivo biennale (CPB), disciplinato dal DLgs. 13/2024, consente ai soggetti ISA (e, a determinate condizioni, ai forfetari) di concordare con l’Agenzia delle Entrate il reddito d’impresa o di lavoro autonomo e il valore della produzione netta IRAP per un biennio. Se l’adesione comporta l’impegno a versare le imposte sugli importi concordati anche qualora il reddito effettivo risulti inferiore, il contribuente ottiene in cambio una serie di vantaggi che vanno oltre la semplice prevedibilità del carico fiscale.

 

Stabilità del carico fiscale e tassazione agevolata dell’eccedenza

Il principale beneficio del CPB è la prevedibilità: per i due periodi d’imposta oggetto della proposta, il contribuente conosce in anticipo il reddito e il valore della produzione netta su cui verranno calcolate le imposte, indipendentemente dall’andamento effettivo dell’attività (salvo le ipotesi di cessazione per circostanze eccezionali). Se il reddito effettivamente conseguito risulta superiore a quello concordato, la parte eccedente non è ordinariamente tassata; se invece il reddito effettivo è inferiore, il contribuente è comunque tenuto a versare le imposte sugli importi concordati.

 

Esclusione dagli accertamenti presuntivi

Per i periodi di imposta oggetto di concordato, l’adesione preclude all’Agenzia delle Entrate la possibilità di effettuare, in relazione al reddito d’impresa o di lavoro autonomo, gli accertamenti analitico-induttivi e quelli fondati su presunzioni semplici di cui all’art. 39 del DPR 600/1973, nonché quelli basati sugli ISA o su parametri e studi di settore. Restano fermi, invece, i poteri di accertamento fondati su elementi certi e diretti (fatture, movimentazioni bancarie, contratti) e quelli relativi ad attività non dichiarate: il beneficio, infatti, viene meno nelle ipotesi di decadenza dal concordato, quali l’emersione di attività non dichiarate o di componenti negativi indeducibili per importi superiori al 30% dei ricavi dichiarati.

 

Accesso automatico al regime premiale ISA

L’adesione al CPB comporta l’attribuzione automatica del punteggio massimo di affidabilità fiscale (10), con conseguente accesso a tutti i benefici premiali riconosciuti dal regime ISA: l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA fino a 70.000 euro annui e dei crediti IRPEF, IRES e IRAP fino a 50.000 euro annui; la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento; l’esclusione dagli accertamenti sintetici; nonché priorità nei rimborsi dei crediti d’imposta emergenti dalle dichiarazioni. Tali benefici si aggiungono, quindi, a quelli propri del concordato e rendono l’adesione particolarmente vantaggiosa per i contribuenti più virtuosi, che vedono così ulteriormente valorizzato il proprio elevato grado di affidabilità.

 

Sanzioni accessorie: soglie ordinarie per chi aderisce

Un ulteriore vantaggio, meno noto ma non trascurabile, riguarda le sanzioni accessorie. L’art. 2-ter co. 1 del DL 113/2024 dispone infatti che le soglie previste dall’art. 12 co. 1 del DLgs. 471/97 per l’applicazione di sanzioni accessorie, quale la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, siano dimezzate quando le violazioni riferite ai periodi e ai tributi oggetto di CPB sono commesse da chi non ha aderito alla proposta di concordato o è decaduto dallo stesso: per il contribuente che aderisce e mantiene l’efficacia del concordato, tali soglie restano invece invariate nella loro misura ordinaria, con un effetto deterrente sanzionatorio più contenuto in caso di violazioni.

 

Una valutazione da ponderare caso per caso

I vantaggi illustrati presuppongono che il contribuente mantenga i requisiti di accesso e non incorra in cause di esclusione, cessazione o decadenza nel corso del biennio: eventi che, come noto, comportano il venir meno dei benefici e, nei casi più gravi, il recupero delle imposte sul reddito effettivo con applicazione di sanzioni. La convenienza dell’adesione al CPB va dunque valutata alla luce delle previsioni reddituali del contribuente per il biennio, ponderando il rischio di sovrastima dei ricavi con i benefici, in termini di stabilità e di riduzione dei controlli, che l’istituto è in grado di offrire.

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