Conferimento d’azienda (art. 2465 c.c.) e scissione mediante scorporo (art. 2506.1 c.c.): un confronto civilistico e fiscale

Nella riorganizzazione dei gruppi societari, il trasferimento di un’azienda, di un ramo d’azienda o di singoli beni verso una società di nuova costituzione (o preesistente) può avvenire in due modi alternativi: il tradizionale conferimento d’azienda, con perizia di stima ex art. 2465 c.c. per le s.r.l., oppure la scissione mediante scorporo, introdotta dall’art. 2506.1 c.c. dal DLgs. 19/2023 e successivamente corretta dal DLgs. 88/2025, in recepimento della direttiva UE 2019/2121. Pur perseguendo risultati economici analoghi, i due istituti si differenziano sensibilmente sul piano della natura giuridica, dell’iter procedurale, della tutela dei creditori e del regime tributario applicabile.

 

Natura giuridica: negozio traslativo o fenomeno successorio

Il conferimento è un’operazione a carattere realizzativo-traslativo: la società conferente trasferisce l’azienda (o i beni) alla conferitaria e riceve in cambio una partecipazione al capitale, in un rapporto assimilabile a un atto di scambio gestito dagli amministratori. Lo scorporo, pur producendo il medesimo effetto economico di sostituzione di elementi patrimoniali con una partecipazione, si qualifica invece come fenomeno successorio proprio delle scissioni, disciplinato nella sezione del codice civile dedicata (Sezione III, Capo X, Titolo V, Libro V). La differenza incide sul regime di responsabilità, sulla tutela dei creditori e, come si vedrà, sulla stessa qualificazione fiscale dell’operazione.

 

Iter procedurale: la rapidità del conferimento contro le formalità della scissione

Il conferimento resta l’operazione più snella: è deciso dall’organo amministrativo della conferente, non richiede delibera assembleare della conferente (salvo il caso in cui il conferimento riguardi l’intera azienda della conferente in quanto atto che eccede la straordinaria amministrazione) e si perfeziona con l’atto di conferimento e l’iscrizione dell’aumento di capitale della conferitaria. Lo scorporo beneficia di alcune semplificazioni legate alla mancata attribuzione delle partecipazioni ai soci – non occorre indicare il rapporto di cambio, le modalità di assegnazione delle quote o la data di partecipazione agli utili, né redigere la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio o la situazione patrimoniale ex art. 2501-quater c.c. – ma conserva l’impianto tipico della scissione:

  • progetto redatto dall’organo amministrativo e depositato al registro delle imprese almeno 30 giorni prima della delibera assembleare, salvo rinuncia unanime dei soci;
  • delibera dell’assemblea dei soci della società scissa;
  • termine di 60 giorni per l’opposizione dei creditori prima della stipula dell’atto di scissione.

La tempistica complessiva resta quindi sensibilmente più lunga di quella del conferimento.

 

La perizia di stima: un vantaggio dello scorporo

Un elemento spesso trascurato riguarda la perizia di stima. Il conferimento in natura in una s.r.l. richiede, salvi i casi di esonero collegati al richiamo dell’art. 2343-ter c.c. (ad esempio un valore già attestato da un revisore indipendente nei sei mesi precedenti, o beni il cui valore sia desumibile da un prezzo di mercato), la relazione giurata di un esperto ai sensi dell’art. 2465 c.c. Nello scorporo, invece, vale il principio di continuità dei valori contabili di cui all’art. 2504-bis co. 4 c.c.: la beneficiaria iscrive gli elementi trasferiti agli stessi valori contabili della scissa e la partecipazione ricevuta da quest’ultima è iscritta al valore contabile del patrimonio trasferito, senza necessità di una perizia di stima.

 

Oggetto del trasferimento e tutela dei creditori

Entrambe le forme consentono, nell’ambito del trasferimento d’azienda di traferire attivo e passivo. Sul fronte della tutela dei creditori, il conferimento non attribuisce alcun diritto di opposizione, mentre nello scorporo si applica il termine di opposizione di 60 giorni tipico della scissione (art. 2503 c.c., richiamato dall’art. 2506-ter c.c.), salvo consenso dei creditori o pagamento/garanzia dei crediti anteriori.

 

Il regime fiscale del conferimento d’azienda

Il conferimento d’azienda (o di ramo d’azienda) gode della neutralità fiscale prevista dall’art. 176 del TUIR: la conferente non realizza plusvalenze o minusvalenze e la conferitaria subentra nei valori fiscali dei beni conferiti. Il regime presuppone tuttavia che oggetto del conferimento sia un’azienda o un ramo autonomo: il conferimento di singoli beni non aziendali è invece un’operazione realizzativa ai sensi dell’art. 9 del TUIR, con tassazione della plusvalenza in capo alla conferente. Sotto il profilo dell’imposizione indiretta, il conferimento d’azienda è escluso da IVA (art. 2 co. 3 lett. b) del DPR 633/1972) e sconta l’imposta di registro in misura fissa.

 

Il regime fiscale dello scorporo: il vantaggio sui singoli beni

La disciplina fiscale dello scorporo, introdotta dal DLgs. 192/2024 e successivamente affinata dal DLgs. 192/2025 (in vigore dal 20.12.2025), ha inserito nell’art. 173 del TUIR i nuovi commi 15-ter, 15-ter.1 e 15-ter.2. La neutralità fiscale tipica della scissione si estende anche allo scorporo, con la disapplicazione di alcune regole ordinarie legate all’assenza di estinzione della società scissa: non si applicano, tra gli altri, il comma sulla retrodatazione degli effetti fiscali e quello sul trasferimento delle riserve in sospensione d’imposta, che restano in capo alla scissa. Il principale vantaggio pratico rispetto al conferimento emerge proprio quando oggetto del trasferimento sono singoli beni e non aziende: mentre il conferimento di un singolo bene sconterebbe la tassazione realizzativa ex art. 9 del TUIR, il medesimo trasferimento realizzato mediante scorporo può beneficiare della neutralità fiscale propria della scissione.

 

La participation exemption sulle partecipazioni ricevute

Quando lo scorporo riguarda beni, attività o passività che non costituiscono aziende, né partecipazioni prive dei requisiti pex, le partecipazioni ricevute dalla scissa possono beneficiare della participation exemption. Se la beneficiaria è di nuova costituzione si applica il requisito ordinario di possesso minimo di dodici mesi (art. 87 co. 1 lett. a) del TUIR); se la beneficiaria è preesistente, il periodo di possesso richiesto sale a tre periodi d’imposta anteriori al realizzo, per evitare un utilizzo dello scorporo come scorciatoia verso l’esenzione pex.

 

In sintesi

Il conferimento resta lo strumento più rapido ed economico quando si trasferisce un’azienda o un ramo. Lo scorporo, pur più oneroso in termini di tempi e adempimenti procedurali, consente di trasferire anche i debiti, evita la perizia di stima grazie alla continuità dei valori contabili e può risultare fiscalmente più vantaggioso quando oggetto dell’operazione sono singoli beni non aziendali, ambito nel quale il conferimento sconterebbe imposizione mentre lo scorporo può beneficiare della neutralità fiscale propria della scissione.

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