Consorzi garanzia fidi: particolarità fiscali

Consorzi garanzia fidi: particolarità fiscali

I confidi come organismi di natura consortile o cooperativa nascono con l’intento di agevolare alle imprese socie l’accesso al credito bancario.

I consorzi garanzia fidi e le cooperative di garanzia collettiva fidi godono, in virtù del loro scopo, di un particolare regime fiscale: guardando sia alle imposte dirette che all’applicazione dell’iva.

Si parla di confidi minori o di confidi vigilati in base al volume dell’attività finanziaria e ciò determina le attività che questi possono svolgere.

Se ai fini delle imposte sui redditi i confidi sono da considerarsi enti commerciali, nella determinazione del reddito godono di un regime diverso.
Anche per la determinazione della base imponibile Irap i confidi beneficiano delle agevolazioni riservate agli enti non commerciali e ai fini dell’aliquota Irap questi organismi sono assimilabili a soggetti non finanziari.
Ancora, per quanto riguarda la deducibilità degli oneri dei soci, i confidi fanno riferimento all’art. 99 TUIR.

Nella panoramica proposta in questa sede sono esposti tutti i vantaggi del trattamento fiscale riservato a questi organismi al fine di averne un resoconto complessivo.

Confidi: particolarità fiscali.

I confidi (consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi) svolgono una funzione essenziale: si occupano cioè di rilasciare garanzie nell’interesse delle imprese prevalentemente socie al fine di agevolare loro l’accesso al credito bancario.
Ciò si può verificare nel caso le imprese necessitino di strumenti finanziari per l’eventuale copertura perdite.

Tenuto conto di tale scopo meritevole, il legislatore fiscale ha previsto un trattamento in tema di imposte dirette e iva del tutto particolare ed agevolato.
Una panoramica dei vantaggi consente di valutarne la consistenza.

Tipi di consorzio garanzia fidi:

In base al volume dell’attività finanziaria si parla di confidi minori o confidi vigilati, nello specifico:

  • Laddove il volume di attività finanziaria sia limitato, i confidi sono iscritti nell’elenco di cui all’art. 112-bis del Testo unico bancario (TUB) ed è loro consentita un’attività operativa limitata (confidi minori);
  • Con attività finanziaria superiore ai 150 milioni e al sussistere delle altre condizioni di legge i confidi acquisiscono la veste piena di intermediari finanziari (confidi vigilati) e si iscrivono nell’Albo di cui all’art. 106 TUB.
    In tal caso, oltre alla prevalente di concessione di garanzie, i confidi possono:
  •  concedere finanziamenti,
  • garantire l’emissione di strumenti di debito da parte delle imprese socie,
  • prestare garanzie a favore dell’amministrazione finanziaria al fine del rimborso delle imposte dirette,
  • gestire fondi pubblici di agevolazione direttamente o attraverso accordi con banche assegnatarie.

I soci dei confidi vigilati

I confidi vigilati possono avere quali soci:

  • piccole e medie imprese (PMI) industriali, commerciali, turistiche e di servizi, imprese artigiane e agricole;
  • soggetti iscritti in albi professionali e associazioni professionali;
  • imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dall'UE;
  • imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati, purché le PMI socie dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea.

Secondo quanto previsto, inoltre, vi sono limitazioni nella misura della partecipazione di ciascuna impresa socia che non deve possedere una partecipazione superiore al 20 % del fondo consortile o del capitale sociale, né inferiore a 250 euro.

Il trattamento fiscale

L’accesso ai finanziamenti è un aspetto essenziale per qualunque attività economica.

I confidi, ponendosi a fianco dell’imprenditore quali garanti nei confronti degli istituti di credito, svolgono una funzione vitale per il funzionamento dell’economia.
Ciò si dimostra valido principalmente nella realtà italiana, in cui la struttura economica è caratterizzata da piccole e piccolissime imprese che si confrontano con istituti di credito di dimensioni sempre maggiori anche a causa della concentrazione in atto.

Ed è proprio in funzione di ciò che il legislatore ha concesso ai confidi un trattamento fiscale agevolato.
Nei fatti ciò è rappresentato da minori oneri per la struttura e conseguentemente, tenuto conto del vestito giuridico di consorzio o cooperativa che non prevede ottiche lucrative, in minori oneri scaricati sulle imprese socie.

Confidi e IRES

Gran parte della normativa a favore dei confidi si rinviene nell’art. 13 del d.l. 269/2003.

In primo luogo va specificato che ai fini delle imposte sui redditi, comunque si siano costituiti i confidi si considerano enti commerciali.
Da tale assunto deriva che il reddito complessivo (art. 73 del TUIR), da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito di impresa. Per questo motivo va determinato secondo le disposizioni di cui alla sezione I del capo II del TUIR medesimo.

In particolare, secondo l'art. 83 del TUIR detto reddito si determina apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri indicati nel TUIR medesimo.

L’avanzo vincolato

Nella determinazione del reddito dei confidi, la norma prosegue precisando che anche gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei fondi costituenti il patrimonio netto dei confidi concorrono alla formazione del reddito.
Ciò è da intendersi nell'esercizio in cui la riserva o il fondo sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale.

Considerando che gli avanzi di gestione sono vincolati nella destinazione (non possono essere distribuiti ai soci né durante la vita del confidi né allo scioglimento né all’uscita del socio), ne deriva che la gran parte dell’avanzo di gestione è destinato a riserva e conseguentemente concorre alla formazione di reddito imponibile.

Dal combinato delle citate disposizioni emerge che il risultato d'esercizio dei confidi è, di fatto, escluso da tassazione ai fini IRES a tempo indeterminato.

Le variazioni nella determinazione del reddito

In deroga alla natura di ente commerciale, la norma prevede che il reddito del confidi sia determinato senza apportare al risultato netto del conto economico le eventuali variazioni in aumento conseguenti all'applicazione delle norme previste dal TUIR.

In sostanza, i confidi non vedono aumentare il loro imponibile in relazione al fatto che il TUIR stabilisce, ad esempio, limitazioni di deducibilità per svalutazioni, accantonamenti, perdite, minusvalenze.

Occorre però fare una precisazione: la risoluzione dell’Agenzia delle entrate del 15.12.2004 n. 151, ha chiarito che la suddetta disposizione agevolativa interessa soltanto le variazioni in aumento disciplinate dal TUIR.
Per questa ragione, al fine di determinare l'imponibile IRES occorre comunque apportare le variazioni fiscali disposte da norme diverse da quelle contenute nel TUIR. Ne deriva che nella misura in cui, ad esempio, Imu e Irap siano non deducibili, esse concorreranno a formare la base imponibile ai fini dell’Ires.

I versamenti dei soci dei confidi e la deducibilità (art. 99 TUIR)

I soci dei confidi sono chiamati a versare quote di partecipazione al capitale, quote annuali, quote rapportate alle garanzie ricevute.

La norma agevolativa si cura di precisare che tali somme costituiscono oneri interamente deducibili per i soci favorendo quindi indirettamente i confidi stessi che ricevono tali somme.

La deducibilità è ammessa ai sensi del terzo comma dell’art. 99 TUIR secondo il criterio di cassa. A questo proposito va sottolineato che sono deducibili anche le quote di partecipazione al capitale.

Confidi e base imponibile Irap

Anche in relazione all’Irap esistono particolarità agevolative a favore dei confidi.

Essendo classificati quali enti commerciali, i confidi dovrebbero determinare la base imponibile Irap (art. 5 d. lgs. 446/1997) sulla differenza tra valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile con le esclusioni di legge.

Al contrario, il comma 47 del citato nell’art. 13 del d.l. 269/2003 prevede che i confidi determinino la base imponibile Irap seguendo le norme degli enti non commerciali.
Ciò significa secondo il metodo retributivo (art. 10 d.lgs. 446/1997), perciò con una notevole riduzione della base imponibile su cui è determinata l’aliquota Irap.

Confidi e aliquota Irap

Non solo per la base imponibile, ma anche in relazione all’aliquota Irap applicabile il legislatore ha avuto un occhio di riguardo.

I confidi sono intermediari finanziari e quindi dovrebbero essere soggetti all’aliquota Irap più pesante prevista appunto per istituti di credito e intermediari finanziari.

Ebbene non è così.
Ai fini dell’aliquota Irap applicabile, secondo la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 5 del 19.1.2015, i confidi non sono assimilabili agli intermediari finanziari e quindi sono soggetti all’aliquota ordinaria prevista per i soggetti non finanziari.

Confidi e Iva

Il comma 48 del citato art. 13, riprendendo una norma che è riproposta fin dal 1997, statuisce che "Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non si considera effettuata nell'esercizio di imprese l'attività di garanzia collettiva dei fidi".

Ne deriva che il servizio di garanzia fidi è escluso dal campo di applicazione dell’Iva e dai conseguenti adempimenti di fatturazione, registrazione, comunicazione e dichiarazione.

L’esclusione dall’Iva, come spesso avviene, comporta d’altra parte che l’Iva assolta sull’acquisto di beni e servizi non dia diritto alla detrazione.
Va detto che non si tratta di uno svantaggio molto rilevante nel momento in cui si considera l’operatività dei confidi stessi. Potrebbe essere di rilievo nel caso di acquisto di un immobile strumentale ma in relazione a tali ipotesi viene in soccorso il regime naturale di esenzione di cui all’art. 10 del dpr 633/1972 (resta salva l’opzione da parte del cedente per l’imponibilità che sarebbe, nel caso, oltremodo svantaggiosa per il confidi acquirente).

Quando le operazioni rientrano nel campo Iva

L’esclusione dall’applicazione dell’Iva richiede però di essere circoscritta ai soli confidi e non estesa alle eventuali attività dei confidi.

Come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 28/2004, infatti, tale “esclusione” e le conseguenti semplificazioni non si estendono alle eventuali ulteriori e diverse attività poste in essere dai confidi quali i servizi connessi o strumentali all’attività di rilascio di garanzie

Perciò, qualora fossero esercitate questo tipo di attività, si renderà necessario necessario:

  • prima verificare la sussistenza dei presupposti oggettivi e territoriali per l’applicazione dell’Iva;
  • poi, una volta accertati, determinare se tale servizio sia imponibile o, più probabilmente esente dall’imposta ai sensi dell’art. 10 del dpr 633/1972.

Ma anche ai fini degli adempimenti in relazione a tali eventualità vi è una via semplificata.
L’art. 36-bis del dpr 633/1972 prevede infatti la dispensa da adempimenti per le operazioni esenti salvo l’esercizio della relativa opzione.

Hai bisogno di una consulenza?