L'art. 6-bis della L. 212/2000, recentemente modificato con il DL 39/2024 prevede per qualsiasi tributo (inclusi i tributi locali) e ogni fattispecie salvo alcune eccezioni, l'obbligo di contraddittorio preventivo tra ente impositore e contribuente.
L'obbligo è fissato per tutti gli atti autonomamente impugnabili e a pena di annullabilità dell'atto e prevede la seguente procedura:
- prima di emettere l'atto impositivo l'ente impositore mette a disposizione del contribuente uno schema di provvedimento;
- al contribuente deve essere assegnato "un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo", prima del quale l'atto non può essere emesso.
"L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere"
Il diritto al contraddittorio non sussiste per gli atti automatizzati quali gli accertamenti derivanti dal semplice incrocio dei dati, come nel caso delle locazioni non dichiarate e degli utili non dichiarati, laddove soggetti a ritenuta a titolo di acconto oppure nei casi di liquidazione automatica.
Anche l’accertamento con adesione ha subito conseguenti motidiche.
In primo luogo è possibile, dal 30.4.2024, avvalersi dell’istituto dell’adesione con riferimento ai processi verbali di constatazione. Il contribuente può prestare adesione ai verbali di constatazione in due modalità:
a) senza condizioni, quindi accettando in toto i rilievi;
b) condizionandola alla rimozione di errori manifesti.
La principale ragione può risiedere nella riduzione delle sanzioni ad 1/6 del minimo.
A fronte di un avviso di accertamento o di rettifica si possono presentare due casi:
- Nel caso in cui al contribuente sia stato notificato un avviso per i quali non si applica il contraddittorio preventivo, è possibile formulare anteriormente all’impugnazione dell’atto istanza di accertamento con adesione, L’istanza di adesione è proposta entro il termine di presentazione del ricorso e continua a sospendere i termini per la produzione dello stesso di 90 giorni.
- Nel caso invece di avviso per il quale si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto. Non essendosi in presenza di un atto impugnabile, nulla accade in ordine alla tempistica di produzione del ricorso, dovendosi però ricordare che in questa ipotesi la fase del contraddittorio è stata già anticipata e svolta e dunque, una volta conclusa con esito negativo e ricevuto l’atto impugnabile, la stessa non è replicabile.
Il contribuente può decidere di non eseguire l’adesione rispetto allo schema d’atto ma di presentare istanza di accertamento con adesione nei 15 giorni successivi alla notifica dell’avviso di accertamento anche se questo è stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto. In tale ultimo caso, il termine per l’impugnazione dell’atto è sospeso per un periodo di 30 giorni.