L’Agenzia delle Entrate ha definito i criteri e le modalità di fruizione dei crediti d’imposta del 60% per le spese, sostenute nel 2020, per l’ adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione atti e contrastare la diffusione del COVID-19, previsti dagli articoli 120 e 125 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio).
In particolare:
- l’articolo 120 prevede un credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, rivolto a imprese e lavoratori autonomi esercenti le attività indicate nell’allegato A, associazioni, fondazioni ed altri enti privati (compresi gli enti del Terzo settore);
- l’articolo 125 prevede un credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, rivolto a imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali (compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti) ed a talune condizioni anche a strutture ricettive extra-alberghiere.
Nell’allegato B una scheda riepilogativa delle agevolazioni in parola.
Per beneficiare di tali crediti d’imposta occorre presentare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, a partire dal 20/7/2020, direttamente o tramite un intermediario abilitato, quale il nostro studio.
Nel modello andranno indicate:
- le spese agevolabili sostenute dall’1/1/2020 e fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione;
- le spese che si prevede di sostenere fino al 31/12/2020.
Lo studio è a disposizione per ulteriori chiarimenti.