Come evidenziato in altro articolo, la Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207 del 30 dicembre 2024) ha introdotto importanti novità relative all’aliquota dell’imposta sostitutiva e all’eliminazione della soglia minima di imponibilità delle plusvalenze. Ma non sono le uniche. Infatti, probabilmente per mitigare l’effetto del passaggio dell’aliquota dal 26% al 33% previsto dal 2026, il legislatore ha concesso la possibilità di rivalutare le cripto attività detenute all’1.1.2025.
La rivalutazione delle cripto-attività
Contestualmente alla modifica del regime di tassazione, la Legge n. 207/2024 prevede ai commi da 26 a 29 dell’articolo 1 una nuova rivalutazione onerosa dei valori fiscali delle cripto-attività.
Più precisamente, si prevede la possibilità per il contribuente di attribuire, ai fini del calcolo delle plusvalenze, il valore delle cripto-attività alla data dell’1.12025, in luogo del costo o del valore originario di acquisto.
La rivalutazione è onerosa e prevede l’applicazione di una imposta sostitutiva del 18% sul valore all’1.1.2025, da versarsi entro il 30 novembre 2025, in una o più rate, fino ad un massimo di tre (con interesse annuo del 3%). Non è consentita la realizzazione di minusvalenze utilizzabili fiscalmente.
La rivalutazione può risultare particolarmente conveniente soprattutto per i contribuenti che hanno acquisito cripto-attività a valori molto bassi rispetto a quelli di realizzo.
La misura può essere utile anche per i contribuenti per i quali è impossibile o difficoltosa la determinazione del valore di acquisto della cripto-attività per mancanza di elementi certi e precisi; in questo caso, infatti, la normativa fiscale prevede che il valore di acquisto debba essere assunto pari a zero, con la conseguenza che i proventi derivanti dall’alienazione delle cripto-attività costituiscono plusvalenza per il loro intero ammontare.
Il risparmio può essere rilevante, quindi risulta opportuna un’attenta valutazione.
