L’Agenzia delle entrate nella videoconferenza del febbraio 2024 ha offerto un’interessante risposta in materia di sanzioni per mancata dichiarazione di criptoattività; il caso riguardava un soggetto che deteneva criptoattività dal 2017, che non ha aderito alla ultima sanatoria e che intende regolarizzare la posizione.
Sull’argomento l’Agenzia offre una interessante ricostruzione degli obblighi a carico del contribuente.
Il contribuente che detiene attività di natura finanziaria all'estero deve riportarne il valore nel quadro RW della dichiarazione ai fini del monitoraggio fiscale, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 5 del Dl 167/1990 in misura «dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati» o dal «dal 6 al 30 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati» se le attività sono detenute «negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (d.m. 4 maggio 1999; da notare che la Svizzera è recentemente uscita da tale elenco di Paesi black list).
Coloro che hanno deciso di non avvalersi della recente regolarizzazione prevista dalla legge 197/2022, non possono beneficiare della riduzione delle sanzioni ivi prevista (0,5 per cento per ciascun anno del valore delle attività non dichiarate e regolarizzazione dei redditi attraverso una imposta sostitutiva del 3,5 per cento del valore delle attività).
Ne consegue che il ravvedimento operoso, previsto dall'articolo 13 del Dlgs 472/1997, deve essere commisurato sulle sanzioni ordinariamente calcolate.
Ne deriva il regime sanzionatorio applicabile è il seguente:
- in caso di omessa indicazione nel quadro RW di criptovalute la norma sanzionatoria di riferimento è l'articolo 5 del Dl 167/1990, senza applicazione del raddoppio della sanzione previsto per la detenzione di investimenti all'estero oppure di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato;
- in caso di omessa indicazione dei redditi derivanti dalla detenzione di cripto-attività, la norma di riferimento è l'articolo 1 del Dlgs 471/1997.
Nel caso in cui il contribuente abbia presentato la dichiarazione dei redditi per i periodi d'imposta interessati, potrà avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'articolo 13 del Dlgs 472/1997, con l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta, determinate secondo le tempistiche di presentazione delle rispettive dichiarazioni integrative.
Si rammenta che, per il ravvedimento, l'inadempimento deve essere rimosso presentando una dichiarazione integrativa non oltre i termini previsti dall'articolo 43 del Dpr 600/1973, vale a dire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria.