All’interno della dichiarazione dei redditi 2024 (anno di imposta 2023) sono state introdotte rilevanti novità in materia di cripto-attività e, considerato l’avvicinarsi della scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi (e, prima, per il pagamento delle imposte) i possessori di criptovalute, nft e in generale di qualsiasi altra cripto-attività si trovano a dover far fronte agli obblighi di dichiarazione e di (eventuale) versamento delle imposte.
Le novità principali: rilevanza delle plusvalenze e imposta sostitutiva sul valore degli asset
Senza dubbio la novità principale riguarda l’inserimento della lettera c-sexies) all’interno del comma 1 dell’art. 67 del D.P.R. n. 917/1986 (Tuir), che prevede l’introduzione della soglia di 2.000 euro, oltre la quale la plusvalenza (o le plusvalenze) realizzata nel periodo di imposta diviene imponibile.
In merito, appare ad oggi non risolto un dubbio interpretativo non di poco conto, cioè se detta soglia di 2.000 euro sia da intendersi come franchigia (con conseguente imposizione sulla sola eccedenza) o se sia da intendersi come condizione oggettiva (imposizione totale sulle plusvalenze superiori a 2.000 euro).
Sull’argomento si era espressa l’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 30/E del 2023, interpretando la norma a favore del contribuente (imposizione sulla sola eccedenza), ma dalle istruzioni allegate al modello di dichiarazione dei redditi 2024 tale interpretazione non può dirsi confermata.
Per completezza, si ricorda che sino all’anno 2022 compreso, fermi gli obblighi di monitoraggio previsti dal quadro RW, le plusvalenze (a prescindere dall’importo) erano rilevanti solo se nel periodo di imposta la giacenza dei depositi era superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui.
La seconda novità attiene all’introduzione dell’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività, stabilita nella misura del 2 per mille del valore delle cripto-attività al termine di ciascun anno solare rilevato dalla piattaforma presso la quale le stesse sono state acquistate e sono detenute. Qualora gli asset siano ceduti, venduti o trasferiti prima del 31 dicembre, l’imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di co-intestazione.
Se per tali cripto-attività è stata versata nello Stato estero dell’intermediario, a titolo definitivo un’imposta patrimoniale, questa genera un credito d’imposta usufruibile in deduzione dell’imposta sostitutiva dovuta in Italia e fino a concorrenza dell’ammontare di quest’ultima.
Modifiche al quadro RW
Alla luce delle novità introdotte, il quadro RW del modello Redditi PF ha subito alcune variazioni; tra le più rilevanti:
- in colonna 3 è stato istituito apposito codice per le cripto-attività, il 21 (che si aggiunge al precedente e generico codice 14);
- in colonna 10 è possibile inserire i giorni di detenzione delle cripto-attività in modo da poter correttamente liquidare la nuova imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività;
- in colonna 12 è possibile inserire l’eventuale credito di imposta pari al valore dell’imposta versata nello Stato di detenzione delle cripto-attività.
Modifiche al quadro RT
Anche il quadro RT del modello Redditi è stato modificato: è stata inserita un’apposita sezione(II-B), che raccoglie tutti i componenti fiscalmente rilevanti da dichiarare (componenti positivi e negativi).
Nella sezione, pertanto, sono da inserire non solo le cessioni, ma anche eventuali permute tra cripto asset aventi differente natura e che generano materia imponibile.
Modelli 730
I modelli 730 sono stati aggiornati per includere il monitoraggio fiscale e l’imposta sul valore delle cripto-attività. Se fino all’anno scorso il possessore di criptovalute avente i requisiti per presentare il modello 730 doveva necessariamente integrare la dichiarazione presentando il quadro RW del modello Redditi, a partire dal 2024 (con riferimento al 2023) il modello 730 accoglie il nuovo quadro “W”, all’interno del quale è possibile dichiarare, tra gli altri, anche le cripto-attività.
Il doppio invio (730 e modello Redditi) sarà in ogni caso necessario per i contribuenti che abbiano realizzato plusvalenze o redditi da dichiarare nei quadri RM e RT.