Il d.l. 14 agosto 2020 n. 104 (cd. decreto Agosto), all’art. 18, ha previsto un credito d’imposta, nella misura del 50% degli investimenti in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni effettuati tra l’1.7.2020 ed il 31.12.2020, da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, a favore di:
- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche;
- società sportive professionistiche/società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI.
Tali investimenti costituiscono spese di pubblicità e quindi, per il soggetto erogante, sono integralmente deducibili dal reddito e la relativa IVA è detraibile.
Sussistono, però, non poche limitazioni alla fruizione dell’agevolazione, infatti:
- gli investimenti effettuati nel periodo 1.7.2020-31.12.2020 devono essere almeno pari ad € 10.000 e devono essere effettuati con versamenti bancari e postali;
- il credito d’imposta è utilizzabile unicamente in compensazione;
- il beneficio massimo individualmente spettante per il 2020 è pari ad € 4.500.000 (5% di € 90.000.000).
Inoltre, ai fini dell’agevolazione in parola, rientrano gli investimenti in società sportive professionistiche e SSD/ASD iscritte al registro CONI e che soddisfino congiuntamente le seguenti condizioni:
- sono operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e svolgono attività sportiva giovanile;
- non aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991 n. 398;
- nel periodo d’imposta 2019 hanno prodotto in Italia ricavi compresi tra € 200.000 ed € 15.000.000.
Tali condizioni riducono non poco la platea degli interessati ed inducono le imprese ad investire, possibilmente, negli enti sportivi che soddisfino le sopracitate condizioni.
Si auspica, dunque, che la legge di conversione e l’atteso decreto di attuazione, oltre a colmare le lacune contenute nella norma, ne rivedano le condizioni, in modo da incentivare gli investimento in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni in enti sportivi anche più “piccoli”.