Il decreto legislativo n. 148/2026 interviene, tra l’altro, sui termini di accertamento dei componenti negativi di reddito a efficacia pluriennale, sulla presunzione di distribuzione degli utili nelle società di capitali a ristretta base partecipativa e sulle rettifiche fondate sull’antieconomicità.
Per i componenti negativi a efficacia pluriennale, il termine di accertamento viene collegato alla dichiarazione del periodo d’imposta nel quale è stata dedotta per la prima volta una quota del componente. La disciplina riguarda, in particolare, ammortamenti e spese relative a più esercizi, con applicazione ai beni e servizi acquistati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027. Restano fuori dalla regola i componenti negativi relativi a operazioni inesistenti.
Sul fronte delle società a ristretta base partecipativa, la presunzione di distribuzione degli utili ai soci viene circoscritta ai maggiori componenti positivi non contabilizzati e dichiarati e ai componenti negativi indeducibili perché inesistenti. La prova contraria resta affidata al contribuente e deve dimostrare una concreta destinazione non distributiva degli utili.
La disciplina dell’antieconomicità, infine, esclude che il solo scostamento tra il corrispettivo pattuito e il valore di mercato sia sufficiente a fondare la rettifica. Sono necessari ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti oppure una difformità manifesta e rilevante.
Il nuovo assetto si coordina con l’orientamento della giurisprudenza sulla ristretta base societaria. La Cassazione ha ribadito che una successiva appostazione contabile a riserva non è, da sola, sufficiente a dimostrare che gli utili extracontabili non siano stati distribuiti: Cassazione civile, ordinanza n. 8452 del 2026.
