I contributi versati all’INPS per il riscatto (anche agevolato) degli anni di laurea sono deducibili integralmente dal reddito complessivo e vanno riportati al rigo E21 del modello 730. Sono detraibili nella misura del 19% se versati per conto di familiari a carico.
Diverso il trattamento per i versamenti per il riscatto agevolato dei periodi non coperti da contribuzione (cd. pace contributiva, di cui all’art. 20 comma 4 del d.l. 4/2019, convertito con modificazioni dalla l. 26/2019), fruibile da coloro che al 31/12/1995 non avevano anzianità contributiva e che non siano già titolari di pensione: per tali versamenti spetta, infatti, una detrazione nella misura del 50%, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento della spesa ed in quelli successivi.