Distacchi e prestiti di personale rilevanti ai fini IVA: la non imponibilità solo un’eccezione

I prestiti o i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, sono rilevanti ai fini Iva, a patto che il rapporto sia sinallagmatico. Questo è quanto dichiarato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), con la sentenza C‑94/19 dell’11 marzo 2020, con la quale ha risposto alla questione pregiudiziale sollevata dalla Corte Suprema di Cassazione, fornendo un’interpretazione all’art. 2 co. 1 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.

Tale pronuncia si pone dunque in contrasto con la norma nazionale laddove ritiene non rilevanti ai fini IVA i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo (art. 8, co. 35, L. 67/88). Per la CGUE, è irrilevante che l’importo del corrispettivo sia pari, superiore o inferiore ai costi che il soggetto passivo ha sostenuto a suo carico nell’ambito della fornitura della sua prestazione; quello che assume rilevanza è la sussistenza di un nesso diretto tra il distacco di personale, da una parte, ed il pagamento, dall’altra: se l’una non può avvenire senza l’altra (si condizionano reciprocamente), l’operazione è una prestazione di servizi a titolo oneroso e pertanto è imponibile, con il conseguente diritto alla detrazione dell’imposta versata.

Tuttavia, a contrario, se si dimostra che non vi è sussistenza del nesso diretto tra le prestazioni, l’operazione rimarrebbe irrilevante ai fini IVA.

È infine da considerare la portata e l’effetto di tale sentenza pregiudiziale. Oltre ad avere efficacia vincolante per il giudice nazionale, che dovrà tenerne conto nella propria decisione onde non incorrere in una procedura di infrazione, la sentenza interpretativa produce effetti anche all’infuori del giudizio principale: ha carattere astratto, è volta a chiarire l’interpretazione e la portata delle disposizioni dell’Unione europea ed assicurarne l’uniforme applicazione negli Stati membri. Inoltre, è direttamente applicabile nelle legislazioni nazionali, nonostante nel nostro paese vi sia una norma contraria, che dovrà essere al più presto conformata o disapplicata.

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