La legge 104/2024 ha ha apportato modifiche, attraverso la previsione contenuta nell’ articolo 4, ad alcuni articoli del Codice del Terzo settore di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n.117, (nel prosieguo della presente indicato per brevità come “Codice” o come “CTS”).
La novella legislativa interviene in particolare sulla disciplina contabile degli enti del Terzo settore (di seguito indicati per brevità come “ETS”), involgendo sia profili di carattere sostanziali che aspetti temporali, che rendono opportuno esplicitare le relative indicazioni applicative, a beneficio sia degli uffici in indirizzo sia degli enti.
Ai fini dell’applicazione delle norme si consideri che la norma è entrata in vigore il 3.8.2024.
Rendiconto di cassa e bilancio
Con la modifica dell’articolo 13 del Codice è elevato da 220.000€ a 300.000€ il limite delle entrate annue al di sotto del quale è possibile redigere il rendiconto di cassa in luogo del bilancio. Tale nuovo limite vale per gli enti senza personalità giuridica. Per gli ETS con personalità giuridica il limite oltre il quale è obbligatorio il bilancio e la relazione di missione è fissato a 60.000€.
Rendiconto supersemplificato
Il nuovo articolo 13 del Codice il comma 2 -bis, con il quale è stata introdotta la possibilità per tutti gli ETS aventi entrate non superiori ad € 60.000,00 di utilizzare un rendiconto per cassa ulteriormente semplificato, che riporti l’indicazione delle entrate e delle uscite in forma aggregata.
Decorrenza
I nuovi limiti dimensionali troveranno applicazione a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso al 3.8.2024, data di entrata in vigore della citata legge n. 104/2024. L’individuazione del regime contabile di riferimento deve essere effettuata sulla base del volume complessivo di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate conseguiti nell’esercizio precedente a quello di applicazione e quindi quello corrente al 3.8.2024. Per gli esercizi solari significa che le novità si applicano ai rendiconti/bilanci dell’esercizio 2025 sulla base dei dati 2024.
Organo di controllo
Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere sempre nominato un organo di controllo, anche monocratico.
Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 150.000 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 300.000 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 7 unità.
3.L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
Revisione legale dei conti
Le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.500.000 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 3 milioni di euro;
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
2.L’obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
L’incarico di revisione legale può essere affidato all’organo di controllo se costituito da revisori legali.
La nomina dell’organo di controllo e della revisione legale sono obbligatori quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’articolo 10 del CTS.
