Il Governo sta cercando di porre un freno alla valanga delle detrazioni da bonus edilizi; del resto era di tutta evidenza che avere dei vantaggi fiscali che superano le spese sostenute (110%) è un miraggio che può durare solo nel paese della cuccagna.
Il d.l. 39/2024 prosegue nella difficile strada di limitazione.
Il decreto, pubblicato sulla G.U. 29.3.2024 n. 74, prevede una serie di novità in materia di agevolazioni fiscali. Fra le principali misure introdotte dal DL 39/2024 in materia di bonus “edilizi”, si segnalano:
- l’estensione del “blocco” delle opzioni per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, per gli interventi “edilizi” effettuati da IACP, cooperative ed enti del Terzo settore;
- la preclusione alla “remissione in bonis”, ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DL 16/2012, in relazione alle comunicazioni di opzione per interventi “edilizi”, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, relative alle spese sostenute dal 2023 (e per la comunicazione delle rate residue per le spese sostenute dal 2020 al 2022), oltre alla previsione che le comunicazioni di opzione per interventi “edilizi” trasmesse dall’1.4.2024 al 4.4.2024 potevano essere sostituite soltanto entro il 4.4.2024 (e non entro il 5.5.2024);
- l’introduzione dell’obbligo di comunicare l’ammontare delle spese sostenute nel 2024 e nel 2025 relative agli interventi di riduzione del rischio sismico o di riqualificazione energetica agevolati con il superbonus;
- il divieto di compensazione dei crediti d’imposta per bonus “edilizi” in presenza di ruoli scaduti superiori a 10.000,00 euro.
Il decreto è entrato in vigore il 30.3.2024; a decorrere da tale data, non possono più optare per la cessione e lo sconto i seguenti soggetti:
istituti autonomi case popolari (IACP) ed “enti equivalenti”, di cui alla lett. c) del co. 9 dell’art. 119;
cooperative di abitazione a proprietà indivisa, di cui alla lett. d) del co. 9 dell’art. 119;
ONLUS, ODV e APS, di cui alla lett. d-bis) del co. 9 dell’art. 119.
Le disposizioni riferite a cessione e sconto continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali entro il 29.3.2024:
- risulti presentata la “CILA superbonus”,;
- risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la “CILA superbonus”;
- risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati con il superbonus e consistono nella demolizione e ricostruzione degli edifici;
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, per gli interventi diversi da quelli agevolati con il superbonus;
- siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, per gli interventi di “edilizia libera” per i quali non occorre presentare un titolo abilitativo, agevolati con detrazioni diverse dal superbonus.