Il terzo “correttivo” al Codice della crisi d’impresa apre al cram down tributario nella composizione negoziata

Il decreto legislativo 14/2019 ha subito un nuovo importante rinnovamento, il terzo, che è andato a modificare numerose norme apportando miglioramenti ai numerosi strumenti previsti nel codice.

Una delle modifiche rilevanti è la modifica dell’art., 23 CCII con l’introduzione, per la prima volta di accedere al cram down tributario (lo stralcio forzoso delle ragioni creditorie dell’Erario e degli enti previdenziali) nell’ambito della composizione negoziata.

Il Correttivo ter introduce due nuovi commi all’art. 23 CCII con i quali è prevista una soluzione significativa per consentire alla finanza pubblica di rientrare integralmente dei crediti vantati con l’imprenditore. La disposizione, infatti, prevede la possibilità di un accordo tra imprenditore e i creditori pubblici (Agenzie fiscali e Agenzia delle entrate-Riscossione,) che diviene esecutivo una volta depositato in tribunale che ne verifica la regolarità. L’accordo (che ha come oggetto il pagamento, in maniera parziale o dilazionata, del debito e dei relativi accessori) ha natura privatistica e consensuale e consente all’impresa di negoziare il debito fiscale senza snaturare la composizione negoziata tramite un intervento del tribunale ulteriore e invasivo.

La proposta di accordo non può essere formulata in relazione ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea (Iva e dazi). Alla proposta è allegata la relazione di un professionista indipendente che ne attesta la convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico nei cui confronti è rivolta.

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