Il terzo “correttivo” al Codice della crisi d’impresa apre alla modifica del piano nel concordato in continuità

Il decreto legislativo 14/2019 ha subito un nuovo importante rinnovamento, il terzo, che è andato a modificare numerose norme apportando miglioramenti ai numerosi strumenti previsti nel codice e, nell’ambito della procedura di concordato preventivo in continuità, ha aggiunto un nuovo articolo: il 118-bis.

La disposizione intende colmare un vuoto normativo dettando la disciplina delle ipotesi in cui si renda necessaria una modifica del piano nella fase esecutiva del concordato (in maniera analoga a quanto previsto per gli accordi di ristrutturazione dall’articolo 58).

Si prevede in particolare che, se dopo l'omologazione del concordato in continuità si rendono necessarie modifiche sostanziali del piano per l’adempimento della proposta, l'imprenditore deve richiedere al professionista indipendente il rinnovo dell’attestazione di cui all’articolo 87, comma 3, e comunicare la proposta modificata al commissario giudiziale che riferisce al tribunale ai sensi dell’articolo 118, comma 1.

Il tribunale, verificata la natura sostanziale delle modifiche rispetto all’adempimento della proposta, dispone successivamente la pubblicazione del piano modificato e dell’attestazione nel registro delle imprese e della pubblicazione viene dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione con ricorso avanti al tribunale.

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