Il terzo “correttivo” al Codice della crisi d’impresa: il cram down tributario

Il decreto legislativo 14/2019 ha subito un nuovo importante rinnovamento, il terzo, che è andato a modificare numerose norme apportando miglioramenti ai numerosi strumenti previsti nel codice.

Una delle modifiche rilevanti è riferita alla riscrittura dell’art. 88 vale a dire l’articolo che consente lo stralcio forzoso dei crediti dell’Erario e degli enti previdenziali nell’ambito del concordato preventivo.

E’ evidente che la norma assume come nel passato grande importanza tenuto conto che spesso i debiti più rilevanti, nelle situazioni di crisi aziendale, sono riferite ai debiti tributari. L’art. 88 del Codice della crisi d’impresa consente lo stralcio, anche in misura rilevante, di tali debiti, anche senza il benestare degli enti creditori, qualora il debitore con il proprio piano attestato dal professionista indipendente, sia in grado di dimostrare che, seppur stralciato, il credito dell’Erario e dell’Inps, viene soddisfatto in modo migliore rispetto a quanto otterrebbe nel caso di liquidazione giudiziale.

Il Correttivo-ter entra nel merito della norma apportando alcune necessarie migliorie la cui necessità era emersa nell’operatività della precedente versione.

 

 

 

 

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