Nell’ambito della riforma del Terzo settore, l’impresa sociale non individua un nuovo ente, ma una qualifica che qualunque soggetto privato, incluse le società del Libro V c.c., può acquisire se rispetta requisiti puntuali fissati dal DLgs. 3.7.2017 n. 112 (come modificato dal DLgs. 95/2018): esercizio stabile e principale di un’attività d’impresa di interesse generale, assenza dello scopo di lucro, gestione responsabile e trasparente, coinvolgimento di lavoratori e utenti.
Chi può acquisire la qualifica e chi ne è escluso
Ai sensi dell’art. 1 del DLgs. 112/2017, possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, incluse le società costituite nelle forme del Libro V c.c. (srl, spa, cooperative), a condizione che l’atto costitutivo assuma la forma dell’atto pubblico. La qualifica è invece preclusa alle società costituite da un socio unico persona fisica, alle amministrazioni pubbliche e agli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l’erogazione di beni e servizi ai soli soci o associati. Le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono la qualifica di diritto. L’impresa sociale è un ente del Terzo settore soggetto a disciplina speciale: si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore (DLgs. 117/2017) solo in via residuale, per quanto compatibile.
Attività di interesse generale e assenza di scopo di lucro
L’attività d’impresa deve rientrare tra quelle elencate dall’art. 2 del DLgs. 112/2017 (settori socio-sanitario, educativo, culturale, ambientale, e altri) e deve essere svolta in via principale, ossia quando i ricavi da essa derivanti superano il 70% dei ricavi complessivi dell’ente; l’attività si considera comunque di interesse generale, a prescindere dall’oggetto, se coinvolge lavoratori molto svantaggiati, persone svantaggiate o disabili. Quanto al divieto di distribuzione degli utili, la disciplina post-riforma ammette una deroga: una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte le perdite pregresse, può essere destinata, se l’impresa è costituita in forma societaria, ad aumento gratuito del capitale sociale nei limiti dell’indice ISTAT, oppure a distribuzione di dividendi entro il tasso dei buoni postali fruttiferi maggiorato di 2,5 punti. Per le cooperative sociali, inoltre, i ristorni ai soci, calcolati in proporzione agli scambi mutualistici, non costituiscono distribuzione indiretta di utili.
Governance, trasparenza e nuovo regime fiscale dal 2026
Le imprese sociali devono adottare modalità di gestione responsabili e trasparenti, favorendo il coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri portatori di interesse nelle proprie attività; devono inoltre tenere il libro giornale e il libro degli inventari, depositare il bilancio d’esercizio secondo le norme del codice civile e redigere, depositare e pubblicare sul proprio sito un bilancio sociale secondo le linee guida ministeriali. La qualifica si acquisisce con l’iscrizione nell’apposita sezione del Registro delle imprese, che soddisfa anche il requisito di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore; negli atti e nella corrispondenza va inserita l’indicazione “impresa sociale”. Sul piano fiscale, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (quindi, per i soggetti “solari”, dal 2026), gli utili e gli avanzi di gestione accantonati a riserva indivisibile o destinati allo svolgimento dell’attività statutaria non concorrono a formare il reddito imponibile, mentre resta imponibile la quota effettivamente distribuita ai soci nei limiti sopra descritti.
Vantaggi per chi investe nel capitale: detrazione IRPEF e deduzione IRES
Per incentivare la patrimonializzazione delle imprese sociali, l’art. 18 co. 3 e 4 del DLgs. 112/2017 (come modificato dal DLgs. 95/2018 e, da ultimo, dal DLgs. 84/2025) riconosce a chi investe nel capitale sociale un duplice beneficio, analogo a quello previsto per le start-up innovative: per le persone fisiche, una detrazione IRPEF pari al 30% della somma investita nel capitale di una o più imprese sociali (incluse le cooperative), nel limite di 1 milione di euro per periodo d’imposta, con riporto dell’eccedenza nei tre anni successivi; per i soggetti IRES, una deduzione dal reddito imponibile di pari misura (30%), nel limite di 1,8 milioni di euro per periodo d’imposta. Il beneficio spetta a condizione che l’impresa sociale abbia acquisito la qualifica da non più di 5 anni (estensione riconosciuta anche alle fondazioni) e che l’investimento sia mantenuto per almeno un quinquennio: la cessione, anche parziale, prima di tale termine comporta la decadenza dall’agevolazione e l’obbligo di restituire quanto detratto o dedotto, maggiorato degli interessi legali. L’operatività delle misure decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025, per effetto dell’art. 14 del DLgs. 84/2025, restando peraltro subordinata, per la parte relativa agli investimenti (co. 3, 4 e 5 dell’art. 18), all’autorizzazione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato.
Erogazioni liberali a favore delle imprese sociali: un trattamento non uniforme
Diversamente dagli incentivi per chi investe nel capitale, il regime delle erogazioni liberali segue le regole generali del Codice del Terzo settore e non è uniforme per tutte le imprese sociali. L’art. 83 del DLgs. 117/2017 riconosce infatti a chi effettua erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali, comprese le cooperative sociali, una detrazione IRPEF del 30% degli oneri sostenuti (35% se il beneficiario è un’organizzazione di volontariato), nel limite di 30.000 euro annui; in alternativa, per persone fisiche, enti e società, è prevista la deducibilità dal reddito complessivo nel limite del 10% del reddito dichiarato, con riporto dell’eccedenza nei quattro periodi d’imposta successivi. Le erogazioni in natura, agevolabili alle medesime condizioni, devono riguardare le tipologie di beni individuate dal DM 28.11.2019. Tali benefici, tuttavia, presuppongono che il beneficiario sia un ente del Terzo settore “non commerciale”: ne restano perciò escluse, in linea di principio, le imprese sociali costituite in forma di società (srl, spa, cooperative), verso le quali le erogazioni liberali non danno pertanto diritto ad alcuna detrazione o deduzione per il donante. La disciplina dell’art. 83 può invece trovare applicazione, in via residuale rispetto al DLgs. 112/2017, nei confronti delle imprese sociali non costituite in forma societaria (ad esempio associazioni o fondazioni che abbiano acquisito la relativa qualifica), come confermato dall’Agenzia delle entrate nella risposta a interpello n. 593/2022.
