Il D.L. 34/2019 convertito in legge la settimana scorsa prevede un'agevolazione destinata alla sostituzione del vecchio patrimonio edilizio con interventi ecologici e antisismici. In sostanza vengono agevolate le imprese di costruzione nel momento in cui acquistano un immobile subordinatamente al fatto che si impegnino a recuperarlo per poi cederlo nell’arco di dieci anni.
La norma dispone, letteralmente, che “Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare …, che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, …. e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B, e procedano alla successiva alienazione degli stessi, anche se suddivisi in più unità immobiliari qualora l’alienazione riguardi almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato, si applicano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna”.
Quindi, si deve trattare di interi compendi e non del mero trasferimento di singole unità immobiliari, a prescindere dalla qualificazione o destinazione abitativa e per qualsiasi tipologia di fabbricato, anche strumentale.
Con tale novità le vendite da privati ad imprese di costruzione e di ristrutturazione immobiliare, scontano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa, pari a 200 euro cadauna, in luogo dell'imposta di registro proporzionale pari al 9%, naturalmente nel rispetto delle condizioni in precedenza enunciate. Anche le cessioni effettuate in regime di esenzione iva, tipicamente soggette a imposte ipotecarie e catastali proporzionali, beneficeranno dell’imposta fissa.
Come indicato dalla norma richiamata, l'agevolazione è destinata al recupero dell'intero fabbricato, quindi a un'effettiva ricostruzione dello stesso, a prescindere dal fatto che la destinazione e/o la natura risulti, a ristrutturazione eseguita, differente da quella originaria, purché il tutto si completi, compresa la cessione, nel termine abbastanza lungo di 10 anni.
Nel caso in cui, peraltro, l'impresa non riesca a rispettare le condizioni richieste, la norma, nell'ultimo periodo, dispone che le imposte di registro e accessorie sono dovute nella misura ordinaria, con l'applicazione di una sanzione pari al 30% in aggiunta agli interessi moratori, sempre dovuti in casi del genere.