Imu: chiarita l’esenzione per gli enti religiosi
Il legislatore ha da tempo concesso l’esenzione a favore degli immobili posseduti da:
- enti non commerciali
- che Vi svolgono attività istituzionali attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, religiose e di culto con modalità non commerciali.
Sebbene la condizione sia chiara i casi pratici hanno fatto nascere molti dubbi: ad esempio nel caso di comodato ad altro ente non commerciale; oppure nel caso in cui l’immobile, prima destinato a finalità istituzionali sia temporaneamente non utilizzato. E’ il caso delle tante canoniche che sono considerate edifici pertinenziali a quelli di religione e quindi:
- beneficiano dell’esenzione se sono utilizzate come residenza del parroco
- non ne beneficiano se sono locate;
- ma cosa avviene se non sono utilizzate?
L’art. 1 c. 71 della L. 213/2023 cerca di fare chiarezza precisando quanto segue:
- l’immobile beneficia dell’esenzione anche nel caso in cui sia concesso in comodato ad altro ente non commerciale collegato all’ente concedente, a condizione che l’ente comodatario svolga nell’immobile esclusivamente le attività di cui sopra sempre con modalità non commerciali;
- l’immobile è da intendersi utilizzato anche in assenza di esercizio attuale delle attività istituzionali purché detta assenza non determini la cessazione definitiva della strumentalità dell’immobile allo svolgimento delle predette attività.
Trattandosi di una norma di interpretazione autentica ha effetto retroattivo e può essere utile quindi anche per dirimere eventuale contenzioso in corso.