La Cassazione riduce l’iva per le manutenzioni sulle scuole e simili
Le aliquote iva per gli interventi di recupero edilizio sono così graduate secondo la tipologia di edificio e la natura dell’intervento:
Intervento | Fabbricato | Aliquota iva |
Manutenzione ordinaria e straordinaria | Fabbricati a prevalente destinazione abitativa | 10% |
Manutenzione straordinaria | Edifici di edilizia residenziale pubblica | 10% |
Manutenzione ordinaria e straordinaria | Altri fabbricati | 22% |
Restauro e risanamento conservativo Ristrutturazione edilizia Ristrutturazione urbanistica | Qualsiasi fabbricato | 10% |
Tenuto conto che per numerosi enti l’iva non è detraibile e rappresenta quindi un costo ecco che l’applicazione dell’aliquota ordinaria in luogo di quella ridotta rappresenta un elemento di rilievo.
Diviene quindi rilevante la distinzione tra Altri fabbricati (aliquota 22%) e Fabbricati a prevalente destinazione abitativa (aliquota 10%) nel caso si intendano effettuare interventi di manutenzione.
La Cassazione, con la sentenza 9662/2023, ha statuito che ai fini dell’applicazione dell’aliquota iva ridotta è sufficiente la destinazione dell’immobile al perseguimento di finalità di interesse collettivo (senza che assuma rilevanza, invece, la funzione abitativa di tali edifici, né il loro accatastamento).
Secondo la Corte (e parte della prassi), sono assimilabili a fabbricati a prevalente destinazione abitativa anche gli edifici scolastici, le caserme, gli ospedali, le case di cura, i ricoveri, le colonie climatiche, i collegi, gli educandati, gli asili infantili, gli orfanotrofi e simili.
Ne consegue che, per il riconoscimento dell’aliquota IVA ridotta, non assume alcun rilievo la funzione abitativa di tali edifici, né il loro accatastamento, dovendosi privilegiare la destinazione dell’immobile – secondo le sue intrinseche caratteristiche – alle finalità di interesse collettivo perseguite attraverso l’attività svolta negli immobili medesimi.