La rideterminazione del valore delle partecipazioni detenute dai privati diviene norma a regime

La rideterminazione del valore delle quote sociali è norma che anno dopo anno viene rinnovata da quasi un quarto di secolo. Ora grazie alla legge di bilancio 2025 ha trovato una propria stabilizzazione.


La norma prevede che il valore di carico delle partecipazioni possedute al 1° gennaio di ciascun anno può essere rideterminato entro il 30 novembre successivo e che per il perfezionamento dell’operazione occorre che:


  • un professionista abilitato (dottore commercialista) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione non quotata;
  • il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) la prima rata della medesima.

L’imposta sostitutiva è del 18% sul valore rideterminato.


Tale operazione consente di ridurre o azzerare la plusvalenza in caso di cessione della partecipazione.


Tenuto conto che il regime di tassazione delle plusvalenze è del 26% in alcuni casi pagare il 18% sul valore della partecipazione è conveniente. Indicativamente qualora la plusvalenza sia superiore a 2 volte il valore di carico in genere è conveniente la rideterminazione del valore. Esempio: valore di carico 30; valore di mercato 100; plusvalenza 70; tassazione sul capital gain 26% pari a 18,2.


Alternativa: rivalutazione delle quote- imposta sostitutiva 18% di 100 pari a 18.

All’aumentare della plusvalenza aumenta la convenienza della rideterminazione valore rispetto al capital gain.


La rideterminazione delle quote può essere fatta da  persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia con riferimento alle partecipazioni possedute al di fuori dell’ambito dell’attività imprenditoriale eventualmente esercitata.

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