trasformazione delle società cooperative

La trasformazione delle società cooperative in società lucrative

Come si articola la trasformazione che si vede necessaria alla società cooperativa a cui è venuto meno lo scopo mutualistico che dovrebbe caratterizzarla?

Solo una società cooperativa non a mutualità prevalente può transitare ad altra forma giuridica secondo condizioni (art. 2545-undecies c.c) che ne vincolano la determinazione del patrimonio e la sua devoluzione.
La conseguenza di tale trasformazione è la distribuzione delle riserve ai fondi mutualistici sulla base di una liquidazione del patrimonio il cui valore effettivo sarà stabilito da una perizia eseguita da un esperto la cui nomina spetta al tribunale.

Le società cooperative che rispondono alle caratteristiche individuate dalla normativa possono, secondo l’iter previsto, divenire quindi società lucrative (di diverso tipo, s.r.l., s.p.a. come pure società di persone o società semplici), consorzi o enti non commerciali, tipicamente associazioni.

Un caso specifico è quello della cooperativa sportiva dilettantistica e della sua trasformazione ad associazione sportiva dilettantistica, in cui la normativa speciale in tema di sport può prevalere su quella codicistica che regola le cooperative, variando la necessità della distribuzione delle riserve alla liquidazione della società cooperativa.

Il divieto di distribuzione delle riserve di utili ai soci di una cooperativa, sia durante la vita della società sia al momento dello scioglimento, costituisce il contrappeso ai vantaggi della stessa.
Quando l’azienda in liquidazione è una società cooperativa, infatti, il patrimonio netto è destinato infatti ai fondi mutualistici.

Può verificarsi che venga meno lo scopo mutualistico che ha spinto i soci alla costituzione della cooperativa e che conseguentemente si ponga il tema di proseguire l’attività imprenditoriale con una veste lucrativa, tipicamente in forma di società a responsabilità limitata ma non esclusivamente.

Cosa accade quindi al patrimonio e qual è la procedura da seguire per la liquidazione e la successiva trasformazione della società cooperativa?

Mutualità prevalente e non prevalente

mutualità prevalente e non prevalente

Le società cooperative si dividono in cooperativa a mutualità prevalente (cmp) e cooperativa non a mutualità prevalente (cnmp).

Nelle prime, le caratteristiche determinanti sono due:

  • il rapporto mutualistico con i soci è prevalente (art. 2513 c.c.).
    Vale a dire, ad esempio, che nelle cooperative di lavoro, il costo del lavoro dei soci prevale rispetto al costo del lavoro apportato da non soci; nelle cooperative di consumo le vendite ai soci prevalgono su quelle a favore di altri clienti.
    Altro esempio è quello delle cooperative di servizi o agricole ove si ha la caratteristica della prevalenza qualora i servizi forniti ai soci siano maggiori di quelli forniti a terzi.
  • la seconda caratteristica consiste nel fatto che nei loro statuti sono presenti le clausole che limitano il lucro soggettivo (quelle riportate all’art. 2514 c.c.; in sostanza il divieto di distribuire riserve, se non in misura limitata, durante la vita della società e all’atto dello scioglimento).

Il passaggio da mutualità prevalente a mutualità non prevalente

Qualora lo spirito mutualistico che aveva motivato i soci alla costituzione di una società cooperativa dovesse estinguersi o modificarsi nei fatti o per scelta, si possono presentare diversi scenari:

  • ad esempio il prevalere per due esercizi dell’attività con i terzi rispetto a quella con i soci comporta il passaggio da mutualità prevalente (cmp) a cooperative a mutualità non prevalente (cmnp);
  • oppure i soci ritengono che le clausole mutualistiche siano troppo stringenti per cui decidono di modificare lo statuto in modo da avere maggior grado di libertà per il futuro;
  • oppure ritengono che il vestito cooperativo nel suo insieme sia troppo stringente per cui decidono di indirizzarsi verso altra forma societaria o associativa.

A questo punto si rende necessario il passaggio da società cooperativa a mutualità prevalente (cmp) a società cooperativa non a mutualità prevalente (cnmp) e questo è regolato dall’art. 2545-octies c.c.

I vincoli per la variazione della veste giuridica

Considerando i benefici di cui le società cooperative godono, l’uscita da tale veste giuridica è vista con sospetto dal legislatore tanto che:

  • solo le cooperative non a mutualità prevalente sono autorizzate ad intraprendere il percorso di trasformazione;
  • inoltre, l’art. 2545-undecies c.c. prevede che, in caso di trasformazione da cooperativa non a mutualità prevalente (cnmp) ad altra forma, il patrimonio sociale dell’azienda in liquidazione (escluso il capitale sociale e i dividendi non distribuiti) sia devoluto ai fondi mutualistici.

Le condizioni per la trasformazione a società lucrativa

condizioni per la trasformazione a società lucrativa

Ipotizzando quindi la trasformazione di una cooperativa è necessario seguire i seguenti passaggi.

In primo luogo, è necessario transitare dalla forma a mutualità prevalente (cmp) a quella non a mutualità prevalente (cnmp).

Tale passaggio può avvenire:

  • sulla base dell’attività esercitata.
    Qualora per due esercizi consecutivi i rapporti con i soci siano inferiori a quelli con i terzi la società, alla scadenza del secondo esercizio la società perde qualifica di cooperativa a mutualità prevalente (cmp).
  • La perdita può avvenire, in alternativa, con effetto immediato qualora siano soppresse dallo statuto sociale una o più clausole mutualistiche di cui all’art. 2514 c.c.
    In tale secondo caso è necessario che gli amministratori redigano un bilancio straordinario riferito al momento della modifica per “fotografare” il patrimonio effettivo esistente.
    Bilancio che sarà quindi sottoposto al parere del revisore e dovrà conseguentemente essere certificato da una società di revisione.

Tale uscita dall’ambito delle cooperative a mutualità prevalente (cmp) può avvenire in prossimità della trasformazione oppure antecedentemente, anche parecchi esercizi prima.
A questo proposito va aggiunto che ci sono diversi esempi di società cooperative che hanno ritenuto utile passare da cmp a cnmp indipendentemente dalla volontà di trasformarsi.

Gli step per trasformare una società cooperativa

Quando richiesta, la trasformazione è condizionata ai seguenti passaggi:

  1. è necessario che la cooperativa non a mutualità prevalente (cnmp) sia stata sottoposta a revisione nell’ultimo anno (in alternativa sarà necessario richiedere una revisione con anticipo di almeno novanta giorni);
  2. un esperto nominato dal tribunale deve determinare con perizia giurata il valore effettivo del patrimonio dell’impresa;
  3. è indispensabile una deliberazione dell’assemblea straordinaria;
  4. deve avvenire la devoluzione del patrimonio (2545-undecies c.c).

Pare evidente che, qualora la perdita della mutualità prevalente sia avvenuta per la cancellazione delle clausole mutualistiche, l’esperto dovrà riferire la propria perizia a tale momento anche di molti esercizi anteriore.
Nel caso alternativo, e quindi qualora non siano state soppresse le clausole mutualistiche, la perizia dovrà riferirsi al momento più prossimo all’assemblea di trasformazione.

Come si valuta il patrimonio da devolvere alla liquidazione della società

come si valuta il patrimonio da devolvere alla liquidazione della società

Tema di sicuro interesse è quello di valutare i criteri che l’esperto deve seguire nel determinare il valore effettivo del patrimonio: si tiene conto del goodwill e badwill? Quale metodo è maggiormente idoneo (patrimoniale semplice o patrimoniale complesso o attualizzazione dei flussi o altri)?

La scelta andrà ad influire sull’ammontare del patrimonio e quindi sull’ammontare della devoluzione ai fondi mutualistici in sede di liquidazione della società.
Si tratta perciò di un tema estremamente delicato.

Da cooperativa a…

La trasformazione può avere come obiettivo finale quello di pervenire:

  • ad una società lucrativa (tipicamente s.r.l. o s.p.a. ma non è esclusa la trasformazione in società di persone o addirittura in società semplice).
    In questo caso i quorum deliberativi sono dettati dall’art. 2545-decies;
  • ad un consorzio con i medesimi quorum.
    In entrambi i casi qualora si intenda pervenire ad una forma giuridica che preveda la responsabilità illimitata dei soci è determinante il voto favorevole degli interessati;
  • la trasformazione può avere l’obiettivo di pervenire ad un ente non commerciale (tipicamente un’associazione).
    In questo caso il passaggio diretto non è regolato dal codice civile ma è ammesso dalla dottrina. In tema di quorum deliberativi all’art. art. 2545-decies va a sommarsi l’articolo 2500-septies c.c. che prevede un quorum più elevato pari ai due terzi dei soci

Da cooperativa sportiva dilettantistica ad associazione sportiva dilettantistica

Tema ulteriore è quello che riguarda il passaggio da cooperative sportive dilettantistiche ad associazioni sportive dilettantistiche.

In relazione a tale ipotesi si pone l’interessante prospettiva della prevalenza della normativa speciale in tema di sport (art. 90 l. 289/2002 e ora art. 7 d.lgs. 36/2021) rispetto alla normativa codicistica in tema di cooperative.
Se come pare, vi è prevalenza della legislazione speciale su quella comune si perviene alla conclusione che la devoluzione del patrimonio a finalità sportive è prevista nel solo caso di scioglimento dell’azienda in liquidazione.

In questa circostanza pare quindi necessario valutare se la trasformazione da cooperativa sportiva dilettantistica (c.s.d.) ad associazione sportiva dilettantistica (a.s.d.) possa avvenire senza procedere alla devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici.

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