La L. 21 aprile 2023, n. 41 ha convertito in legge il Dl 13/2023. In relazione alle crisi d’impresa rileva l’articolo 38 rubricato “Disposizioni in materia di crisi di impresa”.
Con una tecnica legislativa criticabile sono state apportate modifiche al Codice della crisi d’impresa senza inserire le stesse all’interno del Codice stesso ma lasciandole in tale articolo 38 in modo tale che lo sforzo di razionalizzazione in un unico testo normativo mostra una seppur piccola ma significativa falla.
In ogni caso le novità riguardano:
nel caso di composizione negoziata viene concessa una estensione del numero di rate che l’Agenzia delle Entrate può concedere purchè la comprovata e grave situazione di difficoltà dell'impresa rappresentata nell'istanza depositata ai sensi dell’art. 25-bis del D. Lgs. 14/2019 sia sottoscritta dall'esperto. Il numero di rate concedibili passa da 72 a 120;
- sempre nell’ambito della conciliazione negoziata viene consentito ai creditori, dalla data della pubblicazione nel registro delle imprese dei contratti o degli accordi di cui all'art. 23, comma 1, lett. a) e c) e comma 2, lett. b), D.Lgs. 14/2019, di emettere la nota di variazione in diminuzione dell’IVA, secondo quanto già previsto dall’art. 26, comma 3-bis, DPR 633/1972 per le procedure concorsuali e per i piani attestati di risanamento;
- al fine di accelerare l’accesso alla composizione negoziata, la cui domanda necessita anche delle certificazioni tributarie, non sempre rapidamente ottenibili, la norma prevede che l'imprenditore può depositare, in luogo delle suddette certificazioni, una dichiarazione con la quale attesta di averle richieste almeno dieci giorni prima della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto.