Nel settore socioeducativo si cela un paradosso fiscale: l’esenzione IVA prevista dall’art. 10 co. 1 n. 20 del DPR 633/1972 per le prestazioni educative, didattiche e di formazione, a prima vista favorevole poiché riduce l’onere per il cliente/utente, si rivela in realtà uno svantaggio per il soggetto erogatore. Il motivo risiede nel meccanismo del pro-rata IVA.
Il paradosso dell’esenzione: il pro-rata come trappola fiscale
Quando un ente svolge sia operazioni esenti ex art. 10 DPR 633/1972 che operazioni imponibili, l’IVA sugli acquisti non è integralmente detraibile, ma solo in misura proporzionale al rapporto tra operazioni imponibili e volume d’affari complessivo (art. 19-bis DPR 633/1972, c.d. “pro-rata”). Per un’impresa (compresi gli enti del settore), che operi prevalentemente in ambito educativo o sociosanitario, il pro-rata si riduce drasticamente, rendendo indetraibile la quasi totalità dell’IVA assolta sugli acquisti, con un appesantimento strutturale dei costi. L’esenzione, dunque, che all’apparenza tutela l’utente, scarica sull’ente erogatore un onere fiscale occulto e permanente.
La soluzione: l’aliquota IVA del 5%
Il DLgs. 186/2025 (art. 4), in vigore dal 13.12.2025, ha esteso alle imprese sociali costituite nelle forme societarie di cui al Libro V, Titolo V c.c. (srl, spa, cooperative) la disciplina già prevista per le cooperative sociali: l’aliquota IVA ridotta del 5% per le prestazioni di cui al n. 1 della Tabella A, Parte II-bis, DPR 633/1972. Il 5% produce un duplice vantaggio: le operazioni tornano ad essere “imponibili” (non esenti), migliorando il pro-rata di detraibilità; l’IVA sugli acquisti diviene largamente detraibile, riducendo strutturalmente i costi dell’ente. L’onere per l’utente è minimo: un’aliquota del 5% su prestazioni sociali ed educative rappresenta un importo del tutto marginale rispetto ai benefici complessivi per l’erogatore.
Prestazioni agevolate, destinatari e limiti soggettivi
L’aliquota del 5% si applica alle prestazioni di cui ai nn. 18, 19, 20, 21 e 27-ter dell’art. 10 DPR 633/1972, rese a favore dei soggetti svantaggiati del n. 27-ter (anziani, inabili, tossicodipendenti, minori in genere sono considerati svantaggiati tanto più se coinvolti in situazioni a rischio, migranti, persone detenute, donne vittime di tratta). Rientrano le prestazioni educative e didattiche (n. 20), sanitarie e di ricovero (nn. 18-19), residenziali (n. 21) e socio-sanitarie (n. 27-ter). Il regime è riservato alle sole imprese sociali di natura societaria: quelle costituite in forma diversa (es. fondazioni) non possono applicare il 5% in luogo dell’esenzione, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella videoconferenza del 5.2.2026.
