I redditi da locazione (come in genere i redditi fondiari) maturano per competenza anche per le persone fisiche; in sostanza a fini fiscali è irrilevante che il canone sia stato incassato; le imposte vanno pagate comunque sul canone maturato.
Tale aspetto ha sempre creato disagio nel caso di morosità del conduttore in quanto il proprietario locatore si trovava nella fastidiosa situazione di pagare le imposte su redditi che non percepiva e non avrebbe spesso percepito nemmeno in futuro. E questo fino a quando non fosse giunta la convalida del decreto di sfratto per morosità la quale avrebbe comportato l’irrilevanza dei canoni dichiarati nel periodo del procedimento e un credito d’imposta pari alle imposte pagate (il tutto con la riformulazione delle relative dichiarazioni).
Il DL 34/2019 modifica proprio tali aspetti, sostituendo il riferimento alla conclusione del procedimento di convalida di sfratto con un riferimento alternativo:
all’intimazione di sfratto per morosità oppure
all’ingiunzione di pagamento.
In tal modo il contribuente/locatore che non abbia percepito canoni di locazione potrà usufruire della detassazione dei canoni non percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto, ma provandone la mancata corresponsione in un momento antecedente, ovvero mediante l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità.
Inoltre, agli eventuali canoni percepiti in periodi d’imposta successivi si applica la tassazione separata.
La disposizione si applica ai contratti stipulati dall’1.1.2020.
Attenzione: eventuali accordi di risoluzione consensuale non esimono il locatore a dichiarare i canoni maturati fino all’estinzione del contratto.