I contribuenti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro, obbligati dal primo luglio 2019, possono inviare i corrispettivi relativi al secondo semestre 2019 fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva 2020 (30/04/2020), senza incorrere nelle sanzioni amministrative di cui all’art. 2, co. 6, d.lgs. n. 127 del 05.08.2015. Questo è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 6 del 10/02/2020.
I contribuenti minori, invece, obbligati dal primo gennaio 2020, ancora privi di un registratore telematico, nei primi sei mesi di vigenza dell’obbligo possono evitare le sanzioni amministrative trasmettendo i dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (cd. moratoria ordinaria prevista dal comma 6-ter dell’art. 2 del sopracitato decreto legislativo). Ad esempio, i corrispettivi relativi al mese di febbraio 2020 possono essere trasmessi entro il 31 marzo 2020, avvalendosi degli strumenti messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.
Resta fermo l’obbligo di memorizzazione giornaliera, da assolvere mediante i registratori di cassa già in uso o tramite ricevute fiscali, e la corretta liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto.