Il legislatore italiano ha previsto alcune norme per favorire i soggetti che si stabiliscono fiscalmente in Italia.
Esse sono riferite a:
- Regime degli impatriati
- Regime dei neodomiciliati
- Incentivi per il rientro di docenti e ricercatori
- Regime dei pensionati esteri che si stabiliscono nel Mezzogiorno d’Italia.
In generale tali agevolazioni:
- presuppongono il trasferimento della residenza in Italia;
- richiedono che, prima del trasferimento in Italia, la persona fisica sia stata residente all’estero da un certo numero di anni.
Il Regime degli impatriati prevede agevolazioni per soggetti che intendano svolgere in Italia un’attività lavorativa purchè posseggano i seguenti requisiti:
- i lavoratori non devono essere stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento;
- tali soggetti si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;
- l’attività lavorativa deve essere prestata prevalentemente nel territorio italiano.
L’agevolazione consiste nel fatto che solo una parte del reddito prodotto in Italia viene sottoposto a imposizione.
Più precisamente
- i redditi di lavoro dipendente o assimilati
- i redditi di lavoro autonomo
- i redditi d’impresa individuale
concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare (con esenzione quindi del 70%).
L’agevolazione sale al 90% di esenzione (concorre a formare il reddito imponibile solo il 10% del reddito) per coloro che trasferiscono la loro residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sardegna; Sicilia.
L’agevolazione è limitata per gli sportivi professionisti: i redditi degli sportivi professionisti impatriati sono imponibili limitatamente al 50% del loro ammontare.
L’agevolazione è applicabile, in linea generale, per un periodo di 5 periodi d’imposta, decorrenti dall’anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia.
Tuttavia, il regime di favore può trovare applicazione per ulteriori 5 periodi d’imposta a condizioni diverse nel caso in cui:
- i lavoratori abbiano almeno un figlio minorenne o a carico (se i figli sono tre l’agevolazione aumenta);
- i lavoratori diventino proprietari di almeno una residenza in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti il trasferimento
Riepilogando la durata dell’agevolazione è la seguente:
- 5 anni imponibile il 30% del reddito. Per i successivi 5 anni:
- Se presente un figlio minore o se vi l’acquisto della proprietà di una residenza: imponibile il 50%.
- Se il lavoratore ha almeno tre figli minorenni a carico imponibile pari al 10% del reddito.
In relazione ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi per attività d’impresa il beneficio spetta nel limite del regime de minimis (beneficio massimo 200.000€ in tre anni).
L’agevolazione non è cumulabile con altri regimi agevolati tra cui il regime per il rientro di docenti e ricercatori e il regime forfetario.
Da ricordare che la riduzione della base imponibile vale anche al fine del calcolo dei contributi previdenziali.