Il patto di famiglia è uno degli strumenti più efficaci per trasferire un’impresa ai propri figli in vita, evitando liti ereditarie e tutelando la continuità aziendale. Introdotto con la L. 14.2.2006 n. 55 e disciplinato dagli artt. 768-bis e ss. c.c., consente all’imprenditore di cedere, già oggi, l’azienda o le proprie quote societarie a uno o più discendenti, con effetti legalmente stabili e agevolazioni fiscali significative.
Come funziona e chi deve partecipare
Il patto si stipula davanti al notaio con atto pubblico — forma richiesta a pena di nullità — e richiede la presenza di tutti i soggetti che sarebbero legittimari al momento della firma: coniuge, figli e, ove presenti, ulteriori discendenti. Non si tratta di un testamento anticipato: gli effetti del trasferimento sono immediati e il bene esce dal patrimonio del disponente sin dalla stipula, sottraendosi alla futura comunione ereditaria. Il discendente assegnatario riceve le quote; gli altri legittimari devono essere liquidati in denaro o in natura, salvo rinuncia. Questa liquidazione preventiva “cristallizza” i rapporti familiari e rende il patto non impugnabile per lesione di legittima dopo la morte dell’imprenditore. I legittimari che non partecipano all’atto acquistano solo un diritto di credito, da esercitare nei termini previsti dalla legge.
Quali quote e azioni si possono trasferire
La norma non specifica tipo o percentuale di partecipazione necessaria, e su questo punto gli interpreti si dividono. Nella prassi notarile prevale un approccio pragmatico: può formare oggetto del patto qualunque partecipazione dotata di una rilevanza “produttiva”, come le quote di s.r.l. (anche familiare con piccola percentuale), le azioni di s.p.a. non quotata e le partecipazioni in società di persone. Sono invece escluse le partecipazioni di puro investimento, come le azioni di società quotate detenute da un socio risparmiatore. Sul piano fiscale, l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni — prevista dall’art. 3 co. 4-ter del DLgs. 346/90 fino al 31.12.2026 e, dal 1°.1.2027, dall’art. 89 co. 6 del DLgs. 1.8.2025 n. 123 — spetta per le partecipazioni di controllo ex art. 2359 co. 1 n. 1 c.c. nelle società di capitali e per qualsiasi partecipazione in società di persone, a condizione che il controllo sia mantenuto per almeno cinque anni. Le obbligazioni convertibili in azioni possono rientrare nell’oggetto del patto; ne sono invece tendenzialmente esclusi gli strumenti finanziari partecipativi.
I vincoli dello statuto e le regole societarie
Prima di procedere è indispensabile verificare lo statuto: clausole di divieto di trasferimento, prelazione o gradimento si applicano anche al patto di famiglia, che non può derogare alle norme del diritto societario. Nelle s.r.l. il divieto di trasferimento può avere durata indeterminata; nelle s.p.a. non può superare cinque anni (art. 2355-bis c.c.). In presenza di tali vincoli occorre attendere il decorso del termine o modificare lo statuto prima di stipulare il patto. Sul piano della circolazione, per le società di persone il trasferimento richiede il consenso di tutti i soci (salvo diversa previsione); per la quota dell’accomandante è necessario il consenso della maggioranza del capitale; per le azioni e le quote di s.r.l. si applicano rispettivamente gli artt. 2355 e 2470 c.c. per garantire l’opponibilità del trasferimento alla società e ai terzi. Non rilevano invece i limiti al trasferimento mortis causa, data la natura inter vivos del contratto.
Il disponente può tenersi l’usufrutto
Una delle soluzioni più apprezzate nella prassi è il trasferimento della nuda proprietà con riserva di usufrutto a favore del disponente: l’imprenditore cede le quote al figlio ma conserva il diritto agli utili e, spesso, la gestione corrente fino alla scadenza dell’usufrutto o alla propria morte. Questa struttura è generalmente ammessa: il passaggio generazionale è garantito perché il beneficiario acquista un diritto reale destinato ad espandersi in piena proprietà. La somma da liquidare agli altri legittimari va calcolata sul valore della nuda proprietà al momento della stipula. Nell’atto devono essere specificate le prerogative dell’usufruttuario (diritto al voto in assemblea, percezione degli utili) e quelle del nudo proprietario, al fine di evitare conflitti nella gestione societaria quotidiana.
Perché conviene pianificare per tempo
Il patto di famiglia è uno strumento unico nel panorama giuridico italiano: permette di organizzare il passaggio dell’impresa con certezza giuridica, vantaggi fiscali e senza attendere l’apertura della successione. Gli effetti sono irrevocabili, non soggetti a riduzione né a collazione e producono una stabilità che nessun testamento può garantire allo stesso modo. Per chi gestisce un’impresa familiare, avviare per tempo il confronto con un notaio — per verificare la compatibilità con lo statuto, definire i valori delle partecipazioni e strutturare le liquidazioni ai legittimari — è una scelta di buona governance, prima ancora che una decisione fiscale.
