deroga e perdite per aziende srl

Perdite che incidono sul capitale sociale; deroga alle norme civilistiche

L'art. 3 c. 9 del D.L. 29.12.2022 n. 198 ha prorogato l'art. 6 del D.L. 8.4.2020 n. 23 stabilendo che, anche per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2022:

  •  il termine di un anno di cui gli artt. 2446 c. 2 e 3 e 2482-bis c. 4, 5 e 6 è rinviato. Le norme citate sono dettate per s.p.a. e s.r.l. e impongono doveri di iniziativa in capo agli amministratori qualora le perdite incidano per oltre un terzo sul capitale sociale; il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo è posticipato dall'approvazione del bilancio del primo esercizio successivo al quinto esercizio successivo (per le società con esercizi solari significa rinviare la scadenza del termine all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2027);
  • anche l'obbligo di immediato intervento di cui agli artt. 2447 e 2482-ter c.c. è prorogato. Si tratta delle norme dettate per s.p.a. e s.r.l. che impongono doveri di iniziativa in capo agli amministratori qualora le perdite superino il terzo del capitale sociale e questo risulti inciso nell'importo minimo. Anche in questo caso la decisione dell'assemblea in relazione a ricostituzione del capitale o trasformazione è posticipata fino all'approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo;
  • infine, nel periodo di tempo così prorogato, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 c. 1 n. 4 (per s.p.a. ed s.r.l.) e 2545-duodecies c.c. c. 1 per società cooperative.

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