Perdite fiscali infragruppo: libera circolazione senza i limiti ordinari di riporto

Con l’introduzione dell’art. 177-ter del TUIR (DLgs. 192/2024, art. 15) e le disposizioni attuative del DM 27.6.2025, le perdite maturate nell’ambito di un gruppo societario godono di un regime di favore (o meglio, vengono meno le penalizzazioni riferite alle perdite): i consueti limiti al riporto previsti per trasferimenti di partecipazioni di maggioranza con cambio di attività (art. 84 co. 3 TUIR), fusioni (art. 172 co. 7), scissioni (art. 173 co. 10) e conferimenti d’azienda (art. 176 co. 5-bis) non si applicano alle c.d. perdite infragruppo. Il medesimo regime si estende alle eccedenze di interessi passivi e alle eccedenze ACE.

 

Due categorie di perdite agevolate

L’allentamento dei limiti alla circolazione delle cosiddette bare fiscali opera per due categorie distinte. Le perdite “infragruppo” sono quelle conseguite nei periodi d’imposta in cui le società coinvolte dall’operazione appartenevano già allo stesso gruppo sin dall’inizio del periodo. Le perdite “omologate” sono invece quelle formate prima dell’ingresso nel gruppo ma che hanno superato con esito positivo, in occasione di un’operazione straordinaria, i test di vitalità e il limite del patrimonio netto: l’omologazione le equipara a tutti gli effetti alle perdite infragruppo e ne determina un “ringiovanimento” convenzionale (l’anzianità è fissata all’anno dei test, non a quello di formazione).

 

Chi è “gruppo” e perimetro applicativo

Per “gruppo” si intende l’insieme di soggetti legati da un rapporto di controllo ex art. 2359 co. 1 n. 1 c.c. (maggioranza dei voti in assemblea ordinaria), anche indiretto e anche tramite soggetti esteri in Paesi con adeguato scambio di informazioni. Il perimetro è più ampio di quello del consolidato fiscale, perché non si applica l’effetto demoltiplicatore della catena di controllo: una sub-holding con partecipazione indiretta del 36% (60% × 60%) rientra nel gruppo ai fini dell’art. 177-ter pur non potendo aderire al consolidato.

 

Regime transitorio e anzianità di gruppo

Le perdite ante 2024 (FY chiusi prima del 31.12.2024) non sono automaticamente infragruppo: possono diventare omologate solo in occasione della prima operazione straordinaria utile. Per evitare manipolazioni, il DM 27.6.2025 fissa regole di anzianità di gruppo: in caso di fusione, la società risultante acquisisce la seniority minore tra quelle delle partecipanti. Le stesse regole si applicano per scissioni e conferimenti, rendendo il trattamento fiscale indipendente dalla sequenza delle operazioni effettuate.

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