Premessa
Le novità fiscali per gli enti non commerciali in generale e le novità per gli enti del terzo settore si approssimano e si intrecciano con alcune novità normative e con i pronunciamenti del Ministero del Lavoro competente in materia. Riportiamo di seguito uno schema riassuntivo.
1. IVA
A partire dall’1.1.2025 cambia il regime fiscale delle operazioni svolte dalle associazioni con i propri soci transitando da un regime di esclusione dal campo di applicazione dell’iva ad un regime di esenzione.
La sostanza può essere considerata simile (non viene applicata l’imposta) tuttavia fino al 31.12.2024 determinate prestazioni di servizi svolte a pagamento a favore di associati, partecipanti, tesserati sono fuori campo iva e quindi non sono soggette, non solo all’imposta, ma anche a tutti gli adempimenti di registrazione a fini iva nonché di comunicazione periodica e dichiarazione annuale. Ben diverso il trattamento a partire dal primo gennaio 2025 in quanto le medesime operazioni, essendo esenti, sono soggette agli adempimenti tipici dell’iva: certificazione dei corrispettivi con fattura o scontrino o ricevuta, comunicazione delle liquidazioni periodiche, liquidazione dell’imposta, dichiarazione annuale.
Tale novità riguarda tutte le associazioni e quindi sia quelle che aderiscono o aderiranno al Runts (fregiandosi quindi del titolo di enti del terzo settore) sia quelle associazioni che ritengono di non iscriversi al Runts (rimanendo quindi estranee alla qualifica di enti del terzo settore.
2. Dal vecchio al nuovo regime Iva
Il comma 4 dell’art. 4 del Dpr 633/1972 qualifica come non commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da parte di associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di formazione sociale e di formazione extrascolastica della persona nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.
In sostanza tale comma esclude dal campo di applicazione dell’Iva gran parte delle attività di servizi svolte a favore di propri soci o di soci o enti appartenente alla medesima organizzazione.
Il comma 5 prevede alcune eccezioni, vale a dire attività che sono sempre e comunque commerciali anche se svolte verso soci.
Il decreto legge n. 146 del 2021, all’art. 5, comma 15-quater, ha modificato l’art. 4 del Decreto Iva, riscrivendone integralmente il testo e prevedendo che dall’1.1.2025 le disposizioni ivi contenute fossero integralmente da ricomprendersi nel novero delle prestazioni oggettivamente in campo Iva, alcune nel regime di esenzione (art.10 dello stesso decreto) mentre altre confluite direttamente nel regime di imponibilità, con un effetto dirompente in termini di operatività e ricadute fiscali per gli enti.
3. Regime fiscale degli ETS
Il regime fiscale degli ETS è disciplinato fin dall’approvazione del codice del terzo settore (d.lgs. 117/2017. Tuttavia in materia di imposte dirette l’applicazione delle norme è condizionata da due eventi di cui uno non si è ancora realizzato:
- entrata in vigore del RUNTS (evento che si è verificato)
- autorizzazione da parte della Commissione europea delle norme fiscali suddette (tale seconda condizione non si è realizzata; qualora la Commissione rilasci il benestare entro il 31.12.2024 il nuovo regime fiscale sarà applicabile dall’1.1.2025 (per gli enti con esercizio non solare sarà applicabile dall’esercizio successivo a quello in cui è rilasciata l’autorizzazione.
E’ ragionevolmente ipotizzabile che la nuova Commissione rilasci già nel 2024 tale autorizzazione per cui tra poco saremo alle prese con le norme contenute nel titolo X del D.lgs. 117/2017 riferite alle imposte dirette (artt. 79, 80, 84, 85, 86).
4. Regimi forfetario per gli ETS
Con l’entrata in vigore di cui sopra gli ETS avranno la possibilità di sperimentare l’applicazione dei nuovi regimi forfetari ed in particolare:
- il regime di cui all’art. 80 del CTS disponibile per tutti gli ETS non commerciali;
- il regime di cui all’art. 86 del CTS riservato alle piccole associazioni di promozione sociale e alle piccole organizzazioni di volontariato. Questo regime consente importantissime semplificazioni degli adempimenti oltre ad essere vantaggioso dal punto di vista dell’imposizione. In particolare tale regime (applicabile ad ODV e APS con introiti commerciali, vale a dire ricavi, inferiori a 130.000€) fa sì che tali enti siano considerati assimilati a privati con esonero quindi della stragrande maggioranza degli adempimenti iva.
5. Per chi resta fuori dal RUNTS … le abrogazioni
Le agevolazioni fiscali previste per gli enti del terzo settore, vale a dire quegli enti che si iscrivono al RUNTS, vanno di pari passo con l’abrogazione delle norme che tradizionalmente avvantaggiavano gli enti non commerciali in modo da rendere meno appetibile la scelta di rimanere fuori. Vengono meno, a titolo di esempio, due importanti norme:
- l’art. 148 del TUIR che rendeva non commerciali le attività svolte con associati, partecipanti, tesserati
- e il regime fiscale supersemplificato di cui alla legge 398/1991
6. E le associazioni sportive dilettantistiche?
Sebbene il sistema pensato dal legislatore sia quello di spingere verso il RUNTS (incentivando l’entrata e disincentivando gli enti che decidono di rimanere fuori) le ASD fanno eccezione; per le ASD generalmente non vi sono grossi incentivi a divenire ETS in quanto le norme fiscali che le caratterizzano continueranno comunque ad operare a loro favore. Resta in ogni caso possibile per le ASD, valutando la convenienza, entrare nel RUNTS e se del caso assumendo anche la veste di associazioni di promozione sociale.
7. E le ONLUS?
Dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sarà emessa l'autorizzazione della Commissione il regime delle ONLUS sarà abrogato. Ne deriva che le attuali ONLUS sono chiamate ad effettuare una delle seguenti scelte ma fino a quando tale scelta non sarà attuata esse manterranno la qualifica di ONLUS fino all’entrata in vigore di cui sopra (nell’interregno sono considerate ETS transitorie).
A questo punto le ONLUS potranno
- assumere la qualifica di ETS prima dell'entrata in vigore del termine di cui sopra, scelta che impone la disapplicazione anticipata del regime regolamentare ONLUS ma non di quello fiscale;
- assumere la qualifica di ETS entro il 31 marzo dell'anno successivo al parere da parte della Commissione europea; in questo caso, a seconda della sezione prescelta per l'iscrizione nel RUNTS e della natura commerciale o meno dell'attività di interesse generale e dell'ente nel suo complesso, troverà diretta applicazione la futura disciplina fiscale degli ETS;
- restare "fuori" dal Terzo settore o sciogliersi; in entrambi i casi, sarà necessario devolvere il patrimonio.