Con l’entrata in vigore del Titolo X del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, di seguito “CTS”), il regime forfetario previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 cessa di applicarsi per la gran parte dei soggetti che ne avevano sinora beneficiato. Tuttavia, come si illustra di seguito, alcune importanti categorie di enti potranno continuare ad avvalersene.
Il regime forfetario L. 398/1991: caratteristiche principali
Il regime forfetario ex L. 398/1991 è da sempre considerato uno strumento particolarmente vantaggioso per le associazioni che svolgono attività in campo sociale, sportivo, culturale e associativo. La sua peculiarità rispetto agli altri regimi agevolativi risiede nel fatto che esso opera anche ai fini IVA, il che lo rende uno dei pochi regimi — insieme a quello di cui all’art. 86 del CTS — a produrre effetti di semplificazione tanto sul versante delle imposte sui redditi quanto su quello dell’imposta sul valore aggiunto.
In concreto, i soggetti che applicano il regime beneficiano di:
- una determinazione forfetaria del reddito imponibile, calcolato applicando un coefficiente di redditività ai proventi commerciali;
- una liquidazione IVA semplificata, con versamento trimestrale di un importo pari al 50% (o al 10% per determinate operazioni) dell’IVA sulle fatture emesse, senza necessità di registrare analiticamente le fatture di acquisto;
- una significativa riduzione degli adempimenti contabili e dichiarativi, con esonero dalla tenuta dei registri IVA e dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale.
L’impatto del Titolo X del Codice del Terzo Settore
Il Titolo X del CTS (artt. 79-89) introduce un sistema fiscale organico e autonomo per gli enti del Terzo settore (ETS). A partire dalla sua piena entrata in vigore – vale a dire dall’esercizio successivo a quello in essere al 31.12.2025 e quindi dall’1.1.2026 per i “solari”, il regime forfetario ex L. 398/1991 viene meno per:
tutti gli enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), che saranno soggetti al regime fiscale previsto dal CTS;
le altre associazioni indipendentemente dall’iscrizione o meno al RUNTS.
Le eccezioni: ASD e SSD continuano ad applicare il regime
Il venir meno del regime forfetario L. 398/1991 non riguarda tuttavia tutte le associazioni. In particolare, le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD) continuano a poter applicare il regime, in quanto le ASD e le SSD operano nell’ambito del sistema dello sport dilettantistico, regolato dal d.lgs. 36/2021 (Riforma dello sport), che mantiene espressamente il rinvio alla L. 398/1991 come regime agevolato applicabile. Le ASD e le SSD che non hanno aderito al RUNTS e che rispettano il limite di proventi commerciali previsto (fino a 400.000 euro per periodo d’imposta) possono dunque continuare ad avvalersi del regime agevolato, con tutti i benefici che ne derivano sia in termini di determinazione del reddito sia — soprattutto — di semplificazione degli adempimenti IVA.
