Registro delle associazioni sportive e personalità giuridica

Il Registro delle associazioni sportive dilettantistiche (RASD) è oramai l'unico strumento certificatore dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica al quale ogni ente sportivo dilettantistico deve risultare iscritto per poter accedere a benefici e contributi pubblici in materia di sport.

ll 29 gennaio 2024 è stato pubblicato sulla piattaforma del RASD il “Regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche”. Le novità di maggior rilievo riguardano la definizione della procedura per il riconoscimento della personalità giuridica per le ASD, con importanti disposizioni sul patrimonio minimo e sulla sua conservazione durante la vita dell’ente.

Nel nuovo Regolamento RASD è stato inserito l'art. 11, interamente dedicato al riconoscimento della personalità giuridica, la quale consente agli enti sportivi di limitare la responsabilità patrimoniale al patrimonio netto dell’ente senza un automatico coinvolgimento degli amministratori che hanno operato. Il primo comma dell'art. 11 del Regolamento dispone che "Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica.

Il patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica è costituito da una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. La relazione di stima potrà essere sostituita da una situazione patrimoniale predisposta dall'organo amministrativo (redatta con gli stessi criteri del bilancio) a condizione che l'organo di controllo o un revisore (anche esterno) ne attesti la corretta compilazione, non anteriore a 120 giorni rispetto la data dell'atto.

 

 

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