L’art. 110 del d.l. 104/2020 (c.d. decreto Agosto) consente di rivalutare i beni di impresa (esclusi quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa) e le partecipazioni in società controllate e collegate, con rilevanza esclusivamente civilistica e contabile, oppure anche fiscale, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di eventuali addizionali regionali sui maggiori valori. I beni rivalutabili sono quelli risultanti nel bilancio in corso al 31/12/2019 e la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo (nel bilancio al 31/12/2020 per i solari).
I soggetti ai quali tale opportunità è rivolta sono: società di capitali, società cooperative, società di mutua assicurazione, società europee e cooperative europee, enti e trust, residenti nel territorio dello Stato, con oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, che NON adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio; ed inoltre imprese individuali, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, enti non commerciali residenti e soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia.
La rivalutazione prevista dal decreto Agosto è un’opportunità da cogliere perché:
- consente di rivalutare i beni anche singolarmente, con annotazione nel relativo inventario e nella nota integrativa (senza necessità, quindi, di procedere alla rivalutazione di tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea);
- consente di riconoscere fiscalmente i maggiori valori, mediante il versando un’imposta sostitutiva con aliquota ridotta del 3%, da versare in tre rate di pari importo, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative all’esercizio nel quale la rivalutazione è eseguita ed ai due esercizi successivi (per i solari, dichiarazioni relative al 2020, 2021 e 2022);
- in caso di riconoscimento fiscale, i maggiori valori rilevano a partire dall’esercizio successivo a quello di riferimento della rivalutazione (per i solari, nella dichiarazione relativa al 2021) per la deducibilità degli ammortamenti, nella determinazione del plafond delle spese di manutenzione e nella verifica dell’operatività;
- può essere esclusivamente civilistica e contabile (non necessariamente fiscale);
- prevede la facoltà di affrancamento del saldo attivo di rivalutazione mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10%, con le stesse modalità e termini previsti per il versamento dell’imposta sostitutiva per del 3%.
È da segnalare che, per non vanificare il beneficio fiscale della rivalutazione, nel caso in cui il bene venga ceduto prima dell’inizio del quarto anno successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (prima dell’1/1/2024 per i solari), ai fini della determinazione della plus/minusvalenza si fa riferimento al costo del bene ante rivalutazione.