Rottamazione quinquies per i Comuni: un’opportunità da non perdere per IMU e tributi locali

Il DL 38/2026 (Decreto Fiscale), convertito con la L. 88/2026, ha esteso la rottamazione quinquies alle entrate degli enti territoriali gestite dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER). Si tratta di una misura eccezionale e a termine — non strutturale — che consente ai contribuenti di definire le cartelle relative a IMU, TARI, tributi locali e sanzioni amministrative (es. multe stradali) senza corrispondere sanzioni e interessi. Il calendario è stato da ultimo ridisegnato dall’emendamento alla legge di conversione del DL 63/2026 (DL Accise), approvato al Senato.

 

Cosa si può rottamare

La sanatoria riguarda tutti i carichi affidati all’AdER nel periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2023, sia di natura tributaria (IMU, TARI, addizionali comunali) sia patrimoniale o sanzionatoria (sanzioni al Codice della strada). Sono invece tassativamente escluse le somme derivanti da sentenze di condanna della Corte dei Conti. L’adesione non è automatica: ogni Comune (e Regione) deve deliberare autonomamente se aderire. Non è ammessa alcuna scelta parziale sulle entrate da includere: la rottamazione abbraccia tutte le somme affidate all’AdER entro il termine di legge.

 

Il calendario: scadenze per Comuni e contribuenti

Il Comune che intende partecipare deve approvare apposita delibera, pubblicarla sul proprio sito istituzionale e trasmetterla via PEC all’AdER entro il 31 luglio 2026 (termine prorogato rispetto all’originario 30 giugno). Il modello di adesione è già disponibile nell’area riservata del sito dell’AdER. Successivamente:

  • entro il 15 ottobre 2026: l’AdER mette a disposizione dei debitori il prospetto dei carichi rottamabili;
  • dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026: i contribuenti possono trasmettere telematicamente la domanda di adesione;
  • entro il 28 febbraio 2027: l’AdER comunica le somme dovute;
  • entro il 31 marzo 2027: scadenza della prima rata (o dell’unica soluzione).

 

I vantaggi e le regole di pagamento

Il debitore che aderisce versa esclusivamente le somme in linea capitale, eliminando sanzioni, interessi di mora e aggi di riscossione. Il pagamento può essere dilazionato in un massimo di 54 rate bimestrali con interesse del 3%, fermo restando che ogni rata non può essere inferiore a 100 euro (limite che in molti casi impedirà di raggiungere la dilazione massima). Le cause di decadenza ricalcano quelle della rottamazione erariale: ritardo superiore a 5 giorni sull’unica rata, mancato versamento di due rate anche non consecutive, o ritardo superiore a 5 giorni sull’ultima rata.

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