Società a ristretta base partecipativa: presunzione di distribuzione degli utili tra automatismi e garanzie difensive

Nelle società con pochi soci — le c.d. società a ristretta base partecipativa — l’accertamento di maggiori ricavi non contabilizzati consente all’Amministrazione finanziaria di imputare presuntivamente ai soci i relativi utili (come se gli stessi avessero incassato tali somme), in proporzione alle rispettive quote. Si tratta di una costruzione interamente giurisprudenziale, confermata di recente da Cass. 25.2.2026 n. 4236 e Cass. 16.12.2025 n. 32742.

 

Fondamento e natura della presunzione

La presunzione si giustifica con la struttura di queste compagini: il numero esiguo dei soci e la frequente sovrapposizione tra proprietà e gestione rendono verosimile che i ricavi occultati siano stati distribuiti. Qualificata come presunzione semplice ex artt. 2727-2729 c.c., essa è relativa e superabile con prova contraria dotata di gravità, precisione e concordanza. Il socio può vincerla dimostrando: assenza di flussi in entrata sui propri conti correnti, estraneità effettiva alla gestione (assenza di poteri di firma o decisionali), esistenza di un dominus di fatto cui siano riconducibili i flussi economici, o atti di recesso intervenuti in epoca non sospetta.

 

Automatismi e doppia imposizione

Nella prassi, la presunzione tende ad operare in modo automatico: l’Amministrazione si limita al dato della ristrettezza della compagine senza costruire un adeguato apparato indiziario. Questo approccio è contestato dalla giurisprudenza di merito che, valorizzando il nuovo art. 7 co. 5-bis DLgs. 546/92 (obbligo dell’Ufficio di provare i fatti in modo circostanziato), esige riscontri patrimoniali specifici (C.G.T. II Puglia 13.1.2026 n. 148). Resta poi il rischio di doppia imposizione: lo stesso maggior reddito viene tassato prima in capo alla società come reddito d’impresa, poi in capo ai soci come utile distribuito. La Cassazione esclude la violazione del divieto valorizzando l’autonomia dei presupposti, ma la criticità rimane reale specie in assenza di elementi fattuali specifici.

 

Riscossione e garanzie del socio

Sul piano della riscossione, l’Amministrazione iscrive spesso a ruolo le somme direttamente a carico del socio — sul presupposto della coobbligazione ex artt. 64 DPR 600/73 e 35 DPR 602/73 — senza notificare un autonomo avviso di accertamento. Il socio si trova così a contestare una pretesa fondata su un atto emesso nei confronti della società, senza aver partecipato alla fase istruttoria. La tensione con il diritto di difesa sarebbe attenuata portando l’avviso societario a conoscenza del socio prima della riscossione. Il quadro resta privo di un assetto definitivo e attenderebbe un chiarimento legislativo.

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