Quando un imprenditore si trova a corto di liquidità spesso fa ricorso ad un finanziatore silente e relativamente poco costoso vale a dire l’Erario. In sostanza, pur dichiarandole, non paga le imposte nell’attesa che la carenza venga rilevata e nella speranza che questo avvenga in un futuro remoto e migliore.
Tale speranza è spesso infondata, lo squilibrio si aggrava e il Fisco presenta il conto. Usualmente, in una situazione di crisi aziendale, è talvolta possibile ottenere dai creditori (fornitori e banche) dilazioni o stralci. Questo non è possibile con il Fisco il quale presenta inesorabile il conto maggiorato di sanzioni, interessi e aggi. Il fatto di non poter “trattare” deriva dal fatto che l’obbligatorietà delle imposte non può essere derogata dalla volontà di chi dirige la macchina erariale salvo incorrere in responsabilità erariali personali e salvo deroghe specifiche previste dalla legge.
Infatti ci sono alcune eccezioni.
Il recente Correttivo-ter al Codice della crisi d’impresa aggiorna due possibilità di “trattare” con il Fisco:
- la prima riguarda la possibilità di addivenire ad un accordo di stralcio o dilazione con il creditore Erariale (o contributivo) nell’ambito di alcuni strumenti di risoluzione della crisi d’impresa. Questo avviene nell’ambito di procedure precisamente dettate dal Codice e rende possibile, all’Erario, di rinunciare a parte delle proprie pretese qualora la soluzione proposta sia migliore rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale (ex fallimento) del debitore. In sostanza il Fisco si accontenta di ottenere una parte del proprio credito piuttosto che attendere il fallimento e ottenere ancora meno.
- La seconda importante possibilità è che, in alcuni casi, indipendentemente dalla volontà dell’Erario (e quindi anche in caso di diniego della proposta del debitore) il giudice può comunque imporre all’Erario la soluzione proposta dal debitore qualora valutata migliore sempre rispetto alla liquidazione giudiziale (il cosiddetto cram down fiscale).
La composizione negoziata della crisi è il procedimento introdotto dal legislatore per tentare di addivenire ad un accordo con i creditori; in caso di mancato accordo è spesso la strada prodromica per accedere a strumenti di risoluzione della crisi quali piani attestati omologati, accordi di ristrutturazione, concordati preventivi.
Vediamo nel dettaglio le norme di riferimento.
Composizione negoziata dalla crisi (art. 23 CCII): nel corso delle trattative l’imprenditore può formulare una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali che preveda il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori. La proposta non può essere formulata in relazione ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea (es. Iva); la proposta non riguarda debiti contributivi/assicurativi verso Inps/Inail. E’ necessario che la proposta sia accompagnata dalla relazione di un professionista indipendente che ne attesti la convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e da una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal soggetto incaricato della revisione legale (in sostanza due relazioni specifiche). In questo caso in mancanza di volontà da parte dell’Erario non vi è nessun mezzo coercitivo e la proposta non ha seguito. Questo non significa che tutto sia perduto; infatti il mancato accordo nell’ambito della composizione negoziata apre la strada ad altri strumenti che vediamo ora.
Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 63 CCII): nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione il debitore può proporre il pagamento, parziale o dilazionato, dei tributi e dei contributi e premi. In tali casi l’attestazione del professionista indipendente ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale, se gli accordi hanno carattere liquidatorio, e la sussistenza di un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, quando è prevista la continuità dell’impresa.
Attenzione: qualora l’ente erariale ignori o respinga la proposta non tutto è perduto. I commi 4 e 5 dell’art. 63 CCII, recentemente aggiornati con il Correttivo-ter, prevedono la possibilità che il tribunale possa omologare gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento dei quorum necessari per l’omologazione degli accordi e ricorrono congiuntamente una serie di condizioni di tutela degli interessi erariali. Ecco quindi una prima applicazione dell’omologazione forzosa (cram down fiscale).
Piani attestati soggetti da omologazione (art. 64-.bis CCII): anche nell’ambito di tali piani è possibile aprire una trattativa con il creditore fiscale e contributivo. Infatti prima della presentazione della domanda di omologazione del piano il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e contributi. Alla proposta è allegata la relazione del professionista indipendente che attesta, oltre alla veridicità dei dati aziendali, la sussistenza di un trattamento non deteriore di tali crediti rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. In questo caso, tuttavia non è prevista una omologazione forzosa qualora il creditore fiscale non conceda il suo benestare. Ma anche in tale eventualità non tutto è perduto.
Infatti qualora il piano di ristrutturazione non sia approvato da tutte le classi il debitore può modificare la domanda formulando una proposta di concordato preventivo.
Concordato preventivo (art. 88 CCII): con il piano di concordato il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato di tributi e contributi se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile con la liquidazione giudiziale e tale aspetto è attestato da nella relazione di un professionista indipendente. Ma ecco che riappare l’omologazione forzosa. Infatti nel caso di concordato in continuità aziendale il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte delle amministrazione pubbliche creditrici se la proposta di soddisfacimento risulta non deteriore rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale.
Con altre due modifiche viene infine introdotta la transazione fiscale per i gruppi societari e viene prevista la possibilità di attuare il cram down fiscale anche nel concordato proposto nella liquidazione giudiziale (ex concordato fallimentare).
Conclusioni
Cram down fiscale o anche solo la transazione fiscale sono strumenti essenziali per la risoluzione della crisi d’impresa; devono essere conosciuti per consentire un risparmio importante su debiti fiscali o previdenziali. In tal modo rendono più sostenibile il risanamento dell’impresa in modo equo e rapido.
Solo attraverso la presentazione di piani sostenibili, trasparenti e ben articolati, elaborati con l’aiuto di consulenti esperti e con una gestione responsabile da parte dell’imprenditore, questi strumenti possono risultare efficaci nella risoluzione di situazioni difficili.
Post: in apertura abbiamo accennato al fatto che l’imprenditore in difficoltà talvolta evita, pur dichiarandole, di pagare le imposte. Da ricordare che tale irregolarità, pur non costituendo un’evasione fiscale, sopra certi limiti costituisce reato e quindi ha rilevanza penale.
Più precisamente hanno rilevanza penale:
- i mancati pagamenti di ritenute effettuate e certificate superiori a 150.000 per periodo d’imposta;
- i mancati pagamenti annuali di iva in misura maggiore di 250.000€ per periodo d’imposta.
