Con l’ordinanza 20.1.2026 n. 1271, la Cassazione interviene sulla deducibilità fiscale delle erogazioni pecuniarie infragruppo, escludendo che la mera appartenenza a un gruppo di fatto sia sufficiente a giustificarne la deduzione integrale come costo inerente. In assenza di un effettivo vincolo di direzione e coordinamento ex artt. 2497 ss. c.c., l’attribuzione patrimoniale gratuita tra società collegate viene riqualificata come liberalità, con conseguente applicazione dei limiti, assai più stringenti, dell’art. 100 del TUIR.
Il caso: il pagamento dei debiti di una società collegata
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione plusvalenze immobiliari non dichiarate da una società di locazione immobiliare, la quale aveva ceduto l’intero proprio patrimonio impiegando il ricavato per estinguere i debiti di un’altra società, priva di qualunque partecipazione nella prima ma con identica compagine sociale e medesimo amministratore. Il versamento era stato contabilizzato come onere straordinario deducibile ai sensi dell’art. 109 del TUIR, azzerando di fatto l’imponibile derivante dalla plusvalenza. La società aveva sostenuto, in via subordinata, che si trattasse di un finanziamento, ma la Cassazione ha escluso tale ricostruzione rilevando che l’operazione non era mai stata iscritta come credito verso terzi e che, sin dall’origine, non ne era prevedibile alcuna restituzione.
L’assenza di un gruppo di diritto: i cinque indici valorizzati dalla Corte
Cassando la decisione di merito, che aveva ravvisato un “gruppo societario di fatto” sulla base di indici perlopiù formali, la Suprema Corte richiama la nozione codicistica di direzione e coordinamento come esercizio effettivo di un potere di indirizzo unitario, individuando cinque ragioni ostative al riconoscimento del gruppo nel caso di specie: l’insufficienza della mera comunanza di soci e amministratore; l’assenza di atti gestionali unitari concretamente documentati; l’irrilevanza di garanzie personali prestate dal precedente amministratore; la mancanza di accordi negoziali che giustificassero una gestione integrata; e, infine, la prevalenza dell’interesse personale dei soci (evitare il fallimento della società beneficiaria) rispetto a quello della società erogante, condotta persino alla propria liquidazione.
Dalla liberalità ai limiti dell’art. 100 del TUIR
Esclusa la sussistenza di un gruppo e accertata l’assenza di un obbligo di restituzione, la Cassazione qualifica l’attribuzione patrimoniale come liberalità ai fini tributari, confermando il principio già espresso da Cass. 14925/2024, secondo cui non rileva, sul piano fiscale, la distinzione civilistica tra atti a titolo gratuito non liberali e liberalità in senso stretto. Ne discende che l’onere sopportato dalla società erogante è deducibile soltanto entro i limiti quantitativi e le fattispecie tassativamente elencate dall’art. 100 del TUIR (donazioni a enti del terzo settore, borse di studio, contributi ad associazioni sportive e simili), con sostanziale esclusione della deduzione integrale altrimenti ammessa in base al più ampio principio di inerenza dell’art. 109 co. 5 del TUIR.
Il vantaggio compensativo dopo l’ordinanza: tre requisiti cumulativi
La giurisprudenza ha storicamente ammesso la deducibilità dei costi infragruppo privi di corrispettivo diretto attraverso la teoria del cosiddetto vantaggio compensativo. Alla luce dell’ordinanza in commento, tale deducibilità appare tuttavia condizionata alla sussistenza cumulativa di tre requisiti: un vincolo di direzione e coordinamento formalizzato e concretamente esercitato, documentabile tramite atti gestori, direttive della capogruppo, budget e reporting di gruppo; un vantaggio economico concreto e dimostrabile per la società erogante, non meramente ipotetico; e la proporzionalità del sacrificio patrimoniale rispetto al vantaggio atteso, tale da non privare la società erogante della propria stessa capacità di proseguire l’attività, circostanza che nel caso esaminato non ricorreva, avendo la società ceduto il proprio unico bene e avviato la liquidazione.
Implicazioni operative: documentazione e consolidato fiscale
La pronuncia impone, per i gruppi più o meno formalizzati, una rigorosa presidiazione documentale delle operazioni infragruppo prive di corrispettivo: occorre predisporre, prima dell’operazione, una delibera della capogruppo che autorizzi il trasferimento nell’esercizio dei propri poteri di direzione, una relazione economica che illustri il vantaggio compensativo atteso, piani industriali o budget di gruppo coerenti, un contratto intercompany che ne regoli termini e condizioni, nonché una corretta classificazione contabile del versamento (ad esempio come credito o incremento del costo della partecipazione, e non come onere straordinario). Per i gruppi che vi accedono, il consolidato fiscale nazionale ex artt. 117 ss. del TUIR resta lo strumento più solido per una gestione efficiente degli imponibili, poiché consente la compensazione immediata delle perdite fiscali delle consolidate senza necessità di effettuare trasferimenti patrimoniali diretti tra le società del gruppo.
