La residenza fiscale di una persona fisica (ma il discorso vale anche per le persone giuridiche) è un elemento essenziale per il corretto adempimento degli obblighi fiscali; imprecisioni (o comportamenti opportunistici) in relazione a questi aspetti possono portare a pesanti conseguenze in conseguenza del mancato assolvimento degli obblighi tributari nello Stato.
Questo aspetto non riguarda solo gli italiani che, per motivi fiscali, decidono di stabilire la residenza in un paese con tassazione agevolata; il tema della corretta individuazione della residenza fiscale riguarda anche gli stranieri che ritengono di stabilire la residenza fiscale in Italia ad esempio per cogliere le opportunità offerte in tali casi (es. regime impatriati). Riguarda anche i lavoratori che operano nelle regioni di confine per i quali il fatto di lavorare all’estero con la famiglia in Italia può creare dubbi sulla corretta applicazione della norma.
L'art. 1 del D. lgs. 27.12.2023 n. 209 riformula i criteri di collegamento della residenza fiscale delle persone fisiche di cui all'art. 2 co. 2 del TUIR. I nuovi criteri si applicano dall'1.1.2024.
Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che:
- per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno,
hanno
- la residenza ai sensi del codice civile (dato formale) o
- il domicilio nel territorio dello Stato (dato sostanziale) ovvero
- sono ivi presenti (dato sostanziale).
- Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata individuati dal D.m. 4 maggio 1999 e successivi aggiornamenti.
Ai fini dell'applicazione della disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona.
La nuova norma, rispetto alla precedente, allenta i legami con i criteri formali per avvicinarsi maggiormente a criteri sostanziali e quindi, oltre al caso della residenza anagrafica, assumono rilievo:
- il domicilio il cui contenuto è stato definito in modo diverso rispetto a quanto previsto dal codice civile. Per il Fisco il domicilio è il luogo in cui sviluppano in via principali le relazioni personali e familiari. Non assume quindi rilevanza il luogo principale degli interessi lavorativi e economici.
- Assume altresì importanza come dato sostanziale la “presenza” nello Stato al fine determinare la residenza fiscale; trattasi di elemento quantomai vago e che pone oneri di dimostrazione a carico di chi intende far valere tale criterio (contribuente o Erario).
Al fine di evitare trasferimenti fittizi in paradisi fiscali viene posto a carico del contribuente l’onere di dimostrare (prova contraria) che tale trasferimento è effettivo.