Con la Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207 del 30 dicembre 2024) sono state introdotte importanti novità, già affrontate con articoli dedicati, ai quali si rimanda. Tuttavia, alla luce della recente pubblicazione delle istruzioni definitive al quadro RT del modello Redditi 2025, si ritiene interessante tornare sull’argomento.
I 2.000 euro previsti dalla norma costituiscono soglia o franchigia?
Ancora in vigore per l’anno 2024 (la dichiarazione dei redditi 2025 sarà presentata entro il 31.10.2025), la norma identifica tra i redditi diversi:
c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta [...].
Con un primo chiarimento pubblicato a pagina 47 della circolare 30/E del 27 ottobre 2023, l’Agenzia delle Entrate aveva precisato che “la disposizione prevede una soglia (franchigia) minima pari a euro 2.000, da calcolare complessivamente nel medesimo periodo d’imposta”.
La precisazione, anziché chiarire un aspetto della norma che appariva tutto sommato scontato, ha creato incertezza: non risultava certo se la stessa somma di 2.000 euro dovesse intendersi come soglia o come franchigia.
La differenza tra i due termini ha delle implicazioni non secondarie: se il limite di 2.000 euro costituisce franchigia, infatti, sono assoggettate a imposta solo le eccedenze di plusvalenze che superano la tale somma; invece, se il limite di 2.000 euro costituisce soglia, nel momento in cui viene superata tutte le plusvalenze divengono reddito imponibile.
Con la pubblicazione del modello Redditi PF 2024, sempre da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’incertezza veniva (provvisoriamente) risolta: l’importo di 2.000 euro è da intendersi come soglia e non come franchigia.
Ora, e qui sta la novità, l’Agenzia delle Entrate ha completamente capovolto la situazione; le istruzioni al modello Redditi 2025, infatti, prevedono che “Questa sezione (sezione V-A del quadro RT) deve essere compilata per dichiarare le plusvalenze e gli altri proventi, per la parte che eccede la soglia di euro 2.000
nel periodo d’imposta [...]”. In sostanza, l’Agenzia è tornata alla propria primaria interpretazione (circolare 30/E/2023).
A questo punto parrebbe auspicabile una definitiva presa di posizione, in quanto appare non giustificabile un trattamento differenziato dello stesso reddito nel biennio 2023-2024, periodo in cui la normativa non ha subito alcuna variazione.
