Tassazione criptoattività al 12,5%Criptovalute e criptoattività: tassazione al 12,5% come per i titoli di Stato?

L’aliquota d’imposta generalmente prevista per le rendite (redditi di capitale e redditi diversi) è pari al 26%, salvo per i titoli di Stato, per i quali è applicabile l’aliquota agevolata al 12,5% per specifica previsione normativa (art. 3, comma 2, lett. a) del D.L. n. 66/2014).

È stato recentemente individuato un interessante “buco normativo” tale per cui parrebbe possibile applicare l’aliquota ridotta (12,5%) anche alle plusvalenze derivanti dalla realizzazione di cripto attività.

Ma andiamo per ordine.

Tra i redditi diversi elencati dall’art. 67 del TUIR, troviamo, tra gli altri:

c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate [...]

c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società [...]

c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, semprechè siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d’investimento collettivo [...]

c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l’obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria [...]

c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale [...]

c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta [...]

 

Si evidenzia che la lettera c-sexies) è stata introdotta nell’art. 67 del TUIR con la manovra di bilancio 2023 (art. 1, comma 126 della L. n. 197/2022). Tale precisazione è doverosa per comprendere l’evoluzione normativa che ha portato alla situazione odierna.

L’art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 461/1997 prevede nell’attuale versione che i redditi di cui alle lettere da c) a c-sexies) (comprese quindi le criptoattività) del comma 1 dell’art. 67 del TUIR sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l’aliquota del 12,50 per cento.

Il Legislatore ha modificato l’aliquota dell’imposta sostitutiva portandola al 20% nel 2011 e all’attuale 26% nel 2014, dimenticandosi tuttavia di coordinare le norme interessate quando con la L. n. 197/2022 ha introdotto la sopracitata lettera c-sexies).

Infatti, la L. n. 197/2022 non ha modificato le norme relative agli aumenti di aliquota al 20% e poi al 26%, che restano pertanto limitati alle lettere fino a c-quinquies).

La conferma di quanto sopra esposto arriva direttamente dal “Dossier sulla Legge di Bilancio 2023” redatto a cura dei Servizi e Uffici di Camera e Senato, che alle pagine 221 e 222, affrontando il tema delle criptoattività, riporta “[...] Con riferimento alla misura dell’aliquota, si valuti inoltre di apportare la medesima modifica all’articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 66 del 2014.”

Pertanto, il Legislatore pare essere conscio (quindi non si tratterebbe né di una svista, né di un vuoto normativo) dell’applicazione dell’aliquota al 12,5% ai redditi derivanti dalle criptoattività.

Ne consegue che fino a eventuali future modifiche, l’aliquota applicabile è da ritenersi pari al 12,5%.

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